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La risoluzione dei conflitti

(Segue): la risoluzione dei conflitti


Una volta instauratasi una situazione di conflitto, essa può venir meno per una “composizione spontanea” se uno dei giudici esprime la volontà, su istanza di alcuna delle parti o d’ufficio, di recedere dalla già manifestata determinazione di prendere, o non, cognizione del reato dichiarando la propria incompetenza o competenza (art. 29 cpp). La dichiarazione può essere adottata senza forme particolari.

Ove la composizione spontanea non vi sia, l’esistenza del conflitto può essere anzitutto rilevata ex officio dal giudice, il quale con ordinanza provvede a rimettere alla Corte di cassazione, organo competente a dirimere il conflitto, copia degli atti necessari per decidere, con l’indicazione delle parti e dei difensori (art. 30 comma I cpp).

Possono essere anche le parti (il pm o le parti personalmente o con difensore) a denunciare il conflitto. La denuncia è presentata con dichiarazione scritta e motivata, con documentazione allegata, ed è depositata presso la cancelleria del giudice; questi trasmette immediatamente il tutto alla Cassazione, con copia degli atti necessari alla decisione e con eventuali osservazioni (art. 30 comma II cpp). Lo stesso giudice che ha rilevato il conflitto o ne ha ricevuto la denuncia provvederà a darne immediata comunicazione all’altro giudice confliggente (art. 31 cpp).
Né l’ordinanza con la quale viene rilevato il conflitto né la denuncia di esso impediscono al giudice di compiere ulteriori attività nel procedimento in corso (art. 30 comma III cpp).
 
Ai  giudici tra loro dissenzienti è inibita qualsiasi valutazione circa la fondatezza delle ragioni del dissenso. Il procedimento per la risoluzione del conflitto, che si instaura avanti la Corte di cassazione, segue le regole del rito in camera di consiglio. Diritto di comparire e d’essere sentiti è riconosciuto alle parti, ai loro difensori, alle altre persone interessate alla risoluzione del conflitto (tra le quali i giudici in contrasto), che devono essere informati della data dell’udienza.

La decisione, assunte le informazioni e acquisiti atti e documenti necessari per una sommaria deliberazione della sola competenza, è adottata con sentenza che viene immediatamente portata a conoscenza, per estratto, dei giudici in conflitto, dei pm presso di essi e delle parti private.

In caso di dubbio sulla qualificazione giuridica del fatto la cognitio causae deve essere attribuita al giudice competente per il reato di maggiore gravità.

La soluzione dettata dalla Cassazione è definitiva, a meno che intervengano a mutare la situazione nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica dalla quale derivi la modificazione della giurisdizione o lo slittamento della competenza per materia, ma solo verso un giudice superiore (artt. 32 comma III e 25 cpp). Intangibile è invece la determinazione del giudice competente per territorio.

Il problema della validità delle prove acquisite e dei provvedimenti cautelari disposti dal giudice dichiarato carente di competenza o giurisdizione viene risolto facendo ricorso agli artt. 26 e 27 cpp.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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