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La risoluzione giudiziale per inadempimento del rapporto di lavoro


Tra gli strumenti giuridici di risoluzione del rapporto riconducibili alla volontà dei contraenti, occorre in primo luogo prendere in esame la risoluzione consensuale, con la quale il datore e il prestatore di lavoro pervengono, di comune accordo, all’estinzione del rapporto.
Vale solo la pena avvertire che, man mano che la disciplina dei licenziamenti è divenuta più restrittiva, tanto più vi è la possibilità che il mutuo consenso sia nient’altro che uno strumento per aggirare i rigidi limiti legali e, quindi, un negozio in frode alla legge, in quanto tale nullo.
Ciò ha indotto la giurisprudenza a valutare secondo criteri di rigore la manifestazione della volontà delle parti intesa alla risoluzione consensuale.
In secondo luogo occorre considerare se sia ammissibile il ricorso alla risoluzione giudiziale del contratto di lavoro per inadempimento.
In proposito la risposta sembra dover essere negativa: la disciplina codicistica del contratto di lavoro prevede l’istituto del recesso unilaterale, il quale può essere esercitato anche dal contraente adempiente nei confronti di quello inadempiente; sembra quindi che si possa correttamente invocare il principio di specialità.

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