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La risoluzione n. 667 del 16 settembre sulla violazione delle immunità diplomatiche e consolari


Il 16 settembre 1990, all’unanimità, il Consiglio di sicurezza adotta la risoluzione n. 667 riguardante le violazioni delle norme internazionali relative alle immunità diplomatiche e consolari commesse dalle autorità irachene ai danni di sedi e di personale di ambasciate e consolati di Stati occidentali (in particolare della Francia) in Kuwait:
Il Consiglio di sicurezza,
- condanna formalmente gli atti di aggressione perpetrati dall’Iraq contro locali e personale diplomatici in Kuwait, compreso il rapimento di cittadini stranieri che erano presenti in tali locali
- esige la liberazione immediata di quei cittadini stranieri, nonché di tutti i cittadini menzionati nella risoluzione 664
- esige che l’Iraq si attenga immediatamente e completamente ai suoi obblighi internazionali in case alle risoluzioni 660, 662, 664 del Consiglio di sicurezza, alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e al diritto internazionale
- esige che l’Iraq assicuri immediatamente la protezione della sicurezza e del benessere del personale e dei locali diplomatici e consolari in Kuwait e in Iraq e non adotti alcuna misura suscettibile di impedire alle missioni diplomatiche e consolari di adempire le loro funzioni
- ricorda a tutti gli Stati che essi sono obbligati a osservare rigorosamente le risoluzioni 661, 662, 664, 665, 666
La condanna del Consiglio di sicurezza costituisce la reazione alla pretesa irachena di chiudere le ambasciate e i consolati in Kuwait, in conformità con la propria decisione di trasformare quest’ultimo da Stato indipendente a propria provincia, priva quindi del diritto di intrattenere relazioni diplomatiche e consolari. Il rifiuto opposto a questa pretesa da numerosi Stati e la condanna ottenuta nella risoluzione rappresentano una coerente e concreta attuazione della decisione di non riconoscere in alcun modo l’annessione del Kuwait --> le autorità irachene erano prive del potere di decidere l’interruzione delle relazioni diplomatiche e consolari del Kuwait.
La condotta irachena rappresenta, a giudizio del Consiglio di sicurezza, una violazione della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari.
Va richiamato l’art. 22 Convenzione di Vienna del 1961(analogo è l’art. 31 della Convenzione di Vienna del 1963):
- i locali della missione sono inviolabili. Non è permesso agli agenti dello Stato accreditata rio di penetrarvi, eccetto che con il consenso del capo della missione
- i locali della missione, il loro mobilio e gli altri oggetti che vi si trovano, come pure i mezzi di trasporto della missione, non possono formare oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o misure di esecuzione
Per quanto riguarda l’inviolabilità degli agenti diplomatici questa è sancita dall’art. 29 della Convenzione di Vienna del 1961.
L’Iraq è parte di entrambe le Convezioni e quindi è tenuto a rispettarne le disposizioni --> inoltre queste disposizioni corrispondono in gran parte al diritto consuetudinario, esse spiegano efficacia nei confronti di tutti gli Stati, a prescindere dalla loro partecipazione alle stesse Convenzioni.
La Corte internazionale di giustizia, nella sentenza del 1980 relativa al caso del personale diplomatico e consolare degli USA a Teheran, ha dichiarato che il diritto diplomatico e consolare costituisce un complesso di regole internazionali di carattere fondamentale.
L’importanza innegabile del diritto internazionale diplomatico e consolare ai fini di pacifiche ed efficaci relazioni tra gli Stati non sembra però sufficiente a qualificare le violazioni imputate all’Iraq quali atti di aggressione. Nella risoluzione n. 667 il Consiglio di sicurezza ha invece esplicitamente condannato “gli atti di aggressione perpetrati dal Kuwait, compreso il rapimento di cittadini stranieri che erano presenti in tali locali” --> ma nella definizione di aggressione adottata dall’Assemblea generale non è contemplata l’ipotesi di violenza diretta contro sedi di missioni diplomatiche o consolari (tale elencazione non è però tassativa).
Sorprende che il Consiglio abbia utilizzato il termine “aggressione” in questa risoluzione, infatti non era stato utilizzato neanche nelle risoluzione n. 660 dove l’invasione irachena era qualificata come una violazione della pace e della sicurezza internazionale. L’atteggiamento del Consiglio può spiegarsi in base a due considerazioni:
- gli atti considerati nella risoluzione n. 667 rappresentavano il momento culminante di una escalation iniziata con l’invasione del Kuwait, momento che sommandosi agli illeciti compiuti in precedenza, determinava una sorta si effetto cumulativo --> la qualificazione di aggressione contenuta nella risoluzione andrebbe proiettata sulla condotta complessiva dell’Iraq
- gli atti menzionati sono espressione della pretesa irachena di annettere il territorio Kuwaitiano --> la condanna di tali atti come aggressione può interpretarsi come una indiretta qualificazione di aggressione della condotta di cui gli stessi atti sono espressione.

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
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