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La risoluzione n. 670 del 25 settembre sull’embargo aereo contro l’Iraq


Con la risoluzione n. 670 del 25 settembre 1990, l’embargo contro l’Iraq, decretato con la risoluzione n. 661, veniva esteso ai traffici aerei:
Il Consiglio di sicurezza,
- chiede a tutti gli Stati di osservare l’obbligo di assicurare l’applicazione rigorosa e completa della risoluzione 661
- conferma che la risoluzione 661 si applica a tutti i mezzi di trasporto, compresi gli aeromobili
- decide che tutti gli Stati rifiuteranno il permesso di decollare dal proprio territorio a ogni aereo che trasporti qualsiasi carico diretto all’Iraq o al Kuwait o proveniente da tali Stati, ad eccezione di derrate alimentari in circostanze umanitarie, o di forniture per scopi strettamente medici o pero il gruppo di osservatori militari delle Nazioni Unite per l’Iraq e il Kuwait
- decide inoltre che tutti gli Stati rifiuteranno a qualsiasi aereo diretto ad atterrare in Iraq o in Kuwait il permesso di sorvolare il proprio territorio
- chiede a tutti gli Stati che cooperino nell’adozione di misure che possano essere necessarie in conformità con il diritto internazionale, compresa la convenzione di Chicago, per assicurare l’effettiva attuazione delle disposizioni della risoluzione 661 o della presente risoluzione
- chiede a tutti gli Stati che trattengano qualsiasi nave registrata in Iraq che entri nei loro porti e che sia, o sia stata, utilizzata in violazione della risoluzione n. 661 o vietino a tali navi l’ingresso nei loro porti, tranne che in circostanze riconosciute in base al diritto internazionale come necessarie per la salvaguardia della vita umana
- decide in caso di violazione delle disposizioni della risoluzione 661 o della presente risoluzione commessa da uno Stato o dai suoi cittadini o attraverso il suo territorio, di prendere in considerazione misure dirette allo Stato in questione per impedire tali violazioni
Con l’estensione al traffico aereo tale risoluzione viene a completare l’embargo contro l’Iraq --> essa reca ulteriori precisazioni estremamente dettagliate concernenti le modalità di applicazione dell’embargo rispetto al traffico aereo.
Un problema che si pose dopo l’adozione della risoluzione è se essa autorizzasse l’uso della forza per far rispettare l’embargo aereo, compreso se necessario, l’abbattimento di aerei che violassero l’embargo --> l’orientamento prevalente era nel senso che tale risoluzione consentisse solo di intercettare aerei che avessero violato l’embargo contro l’Iraq, non anche il loro abbattimento o altri usi della forza armata, infatti le misure richieste agli stati devono essere conformi al diritto internazionale e in particolare alla Convenzione di Chicago del 1944 relativa all’aviazione civile internazionale. Quest’ultima è emendata con la risoluzione del 1984 dell’Assemblea dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale: Gli Stati contraenti riconoscono che ogni stato deve astenersi dal ricorrere all’uso delle armi contro gli aerei civili in volo e che, in caso di intercettazione, la vita delle persone a bordo e la sicurezza dell’aereo non devono essere pregiudicate.
Il riferimento alla Convenzione di Chicago ha quindi il significato di circoscrivere le misure da adottare a quelle consentite della stessa Convenzione, escludendo quelle comportanti l’uso della forza armata.
Un’altra questione concernente l’ambito di applicazione della risoluzione riguarda i coli per i passeggeri --> essa si riferisce soltanto ai voli per il trasporto di merci, mentre restano esclusi dalla sua applicazione i voli per i passeggeri.
Il richiamo agli articoli 25 e 48 della Carta mostra come il Consiglio di sicurezza abbia inteso adottare, con la risoluzione n. 670, una decisione giuridicamente obbligatoria. Il carattere obbligatorio risulta confermato e rafforzato dalla previsione dei possibili provvedimenti contro lo Stato che disattenda la risoluzione.
Viene anche richiamato l’art. 103 della Carta che stabilisce la prevalenza degli obblighi derivanti dalla Carta rispetto a quelli, incompatibili, scaturenti da altri accordi internazionali.
La risoluzione ribadisce l’obbligo dell’Iraq di attenersi alle disposizioni della quarta Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
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