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La risoluzione n. 678 e l’esercizio della legittima difesa


Il problema della legittimità della risoluzione n. 678 è stato affrontato anche alla luce dell’art. 51 della Carta, il quale consente il ricorso alla forza in legittima difesa, individuale o collettiva, per respingere un attacco armato.
L’ostacolo rimosso dalla risoluzione n. 678 consisterebbe nell’obbligo, posto dall’art. 51, di cessare dall’uso della forza quando il Consiglio di sicurezza abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale --> la citata risoluzione avrebbe ristabilito l’esercizio del diritto di legittima difesa, in precedenza sospeso a causa delle misure decise dal Consiglio stesso con la risoluzione n. 661 e seguenti.
Si è negata anzitutto l’esistenza di un attacco armato in atto. Al momento dell’adozione della risoluzione n. 678 l’attacco armato si sarebbe ormai concluso con la completa invasione e conquista del Kuwait.
Si è rilevato inoltre che il mandato affidato dalla risoluzione n. 678 alla coalizione militare era più ampio rispetto allo scopo, proprio della legittima difesa, di respingere un attacco armato.
L’esercizio della legittima difesa è consentito invece finché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale --> di conseguenza doveva ritenersi scaduto il termine finale (l’adozione di misure da parte del Consiglio) entro il quale l’art. 51 permette l’uso della forza in legittima difesa.
La risoluzione n. 678 non va inquadrata nella legittima difesa, ma nell’ambito delle misure militari deliberate dal Consiglio di sicurezza ai sensi degli articoli 39 e 42, sembra che alcuni degli argomenti trattati non siano persuasivi.
Ciò va detto per quanto riguarda la pretesa inesistenza del presupposto della legittima difesa consistente nell’attacco armato --> il tipo di aggressione realizzata dall’Iraq può configurarsi come un illecito continuato, idoneo a giustificare il ricorso alla legittima difesa.
Il linguaggio impiegato nella risoluzione n. 678 esprime l’intento del Consiglio di sicurezza di esercitare le funzioni conferitegli dal capitolo VII della Carta, più che autorizzare il ricorso alla legittima difesa --> chiedendo agli Stati della coalizione di tenerlo regolarmente informato sulle azioni intraprese, il Consiglio ha mostrato chiaramente di volere esercitare i propri poteri e le proprie responsabilità, esso quindi non ha inteso rinunciare a tali responsabilità a favore di un’azione in legittima difesa da parte degli Stati cooperanti con quello aggredito.
Sarebbe alquanto strano pensare che, proprio nel momento in cui, con la risoluzione n. 678, il Consiglio di sicurezza disponeva misure che apparivano come quelle “necessarie” per il ristabilimento della pace, esso invece intendesse autorizzare il ricorso alla legittima difesa.

Tratto da L'ONU E LA CRISI DEL GOLFO di Alice Lavinia Oppizzi
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