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La schiavitù, servitù, tratta, acquisto e alienazione di schiavi


Il codice penale prevede attualmente cinque delitti puniti con la stessa pena:
- riduzione e mantenimento in schiavitù;
- riduzione e mantenimento in servitù;
- tratta di persone in stato di schiavitù o servitù;
- costrizione ad entrare, soggiornare o uscire nel/dal territorio dello Stato al fine di commettere i delitti di schiavitù o servitù;
- acquisto o alienazione di schiavi.
La schiavitù, nella sua triste storia, ha assunto due forme:
- di diritto (cioè regolamentata e ammessa),
romani e greci avevano ampiamente regolato e legittimato la materia;
con l’avvento del cristianesimo viene messa in dubbio la legittimità della schiavitù;
dopo la scoperta dell’America inizia la tratta degli schiavi africani deportati in America;
dal 1800 a oggi si sono susseguiti trattati e dichiarazioni volte ad affermare i diritti dell’uomo in quanto tale e ad abolire la schiavitù.
Oggi il divieto di schiavitù è considerato un caposaldo del diritto internazionale;
- di fatto (cioè non regolamentata e incriminata dall’ordinamento, ma comunque realizzata), che è presente tutt’oggi in sud America (dove migliaia di braccianti sono sfruttati nei latifondi), in Asia (dove bambini vengono costretti a prostituirsi o a subire prelievi di organi), in Africa (dove i bambini vengono usati per alimentare il turismo sessuale e dove le deportazioni di uomini e donne avvengono ancora, costringendoli a lavori nei campi), ma anche in Occidente (dove sono diffusissimi i traffici di ragazzi dall’Est a fini prostitutivi).
Senza parlare dello sfruttamento minorile, che è diffuso in tutto il mondo e raggiunge cifre spaventose.

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