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La sfera di potestà del giudice penale: A) contenuti e specie della giurisdizione penale


Con riferimento ai contenuti della giurisdizione, è possibile individuare giudici con giurisdizione piena, giudici con giurisdizione semipiena e giudici con giurisdizione limitata, ad acta.
Giudici con giurisdizione piena sono quelli la cui potestà di accertamento e di decisione in ordine a una determinata richiesta si esplica attraverso una completa attività che culmina nell'emissione di qualsiasi pronuncia in conseguenza del comportamento accertato.

Giudici con giurisdizione semipiena sono quelli la cui potestà di accertamento e di decisione incontra il limite dell'applicabilità della pena in conseguenza del comportamento accertato.
Giudici con giurisdizione limitata o ad acta si possono individuare in quegli organi la cui potestà di accertamento e di decisione è circoscritta a singoli atti espressamente indicati dalla legge.
Con riferimento alle specie della giurisdizione è possibile distinguere tra:
a) giudici ordinari e giudici straordinari, i primi facenti parte dell'organizzazione giudiziaria con carattere di normalità e di stabilità, gli altri istituiti ad hoc. La Costituzione, all'art. 102 comma II, ha espressamente posto il divieto di creare giudici straordinari.
b) giudici comuni e giudici speciali, entrambi appartenenti alla categoria dei giudici ordinari. La differenza poggia sulla constatazione che alcuni organi della giurisdizione esercitano la loro potestà in rapporto alla generalità dei reati e degli imputati, e sono i giudici comuni, mentre altri organi la esercitano in rapporto a particolari categorie di reati e di imputati, e sono i giudici speciali. Per poter riconoscere l'esistenza di una giurisdizione speciale occorre un'espressa disposizione di legge.

L'art. 102 Cost. vieta l'istituzione di giudici speciali, e ciò al fine di riaffermare il principio di unità della giurisdizione; tuttavia tale articolo deve essere interpretato come divieto di istituire giudici speciali del tutto nuovi, sia perché non previsti, neppure implicitamente, dalla Costituzione, sia perché ignoti al diritto anteriore.

Nel sistema processuale penale vigente, limitandoci alla fase di cognizione, sono giudici comuni:
- il  tribunale, che opera in ambito circondariale e che giudica talora come organo monocratico, che può essere composto anche di un magistrato onorario, talora come organo collegiale composto di 3 magistrati togati;
- la corte d'assise, organo collegiale composto da 8 magistrati (2 togati, 6 laici);
- la corte d'appello, organo collegiale che opera in ambito distrettuale, composto di 3 magistrati togati;
- la corte d'assise d'appello, organo collegiale composto di 2 magistrati togati e 6 laici;
- il giudice dell'udienza preliminare, organo monocratico.
- il giudice di pace, organo monocratico ordinario istituito dalla l. 374/1991.

Giudici speciali sono:
- la Corte costituzionale, organo collegiale composto di 15 membri appartenenti alla stessa Corte e di 16 membri aggregati estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni con elezione;
- il  tribunale militare, organo collegiale composto di 2 magistrati appartenenti all'ordinamento giudiziario militare e di 1 militare con funzioni di giudice;
- la corte militare d'appello, organo collegiale composto di 3 magistrati appartenenti all'ordinamento giudiziario militare e di 2 militari con funzioni di giudici.
Sono esclusi dal novero dei giudici speciali gli organi della giurisdizione minorile: il  tribunale per i minorenni (2 magistrati togati e 2 laici, un uomo e una donna, esperti il cui intervento è giustificato dall'esigenza di valutare la personalità degli imputati) e la sezione specializzata della Corte d'appello per i minorenni (3 giudici togati e 2 laici).

Un'altra distinzione individua:
a) giudici di merito, ai quali è demandato un accertamento sulle questioni sia di fatto che di diritto emergenti dal processo;
b) giudici di legittimità, ai quali è demandata una valutazione di carattere strettamente giuridico, volta ad assicurare la corretta applicazione della legge (Corte di cassazione).

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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