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La sostituzione a titolo d’imposta


La figura della sostituzione a titolo d’imposta è differente con quella del responsabile d’imposta.
La nozione di responsabile d’imposta è contraddistinta dal fatto che l’obbligazione tributaria ricade non solo su chi realizza il presupposto ma anche su un altro soggetto (responsabile d’imposta).
Anche nella sostituzione a titolo d’imposta il soggetto passivo è un soggetto diverso da colui che realizza il presupposto ma, mentre nella solidarietà dipendente vi sono più soggetti passivi (obbligato principale e dipendente), nella sostituzione d’imposta il soggetto passivo è uno soltanto: il sostituto. Se il sostituto non versa, alla sua obbligazione si aggiunge quella del sostituito divenendo obbligati in solido verso il fisco.
Dunque il sostituto a titolo d’imposta è l’unico debitore verso il fisco dell’imposta dovuta sul presupposto realizzato dal sostituito. Il rapporto tra fisco e sostituto è quindi un rapporto d’imposta.
Tra sostituto e sostituito vi è un rapporto privatistico in base al quale il sostituto versa in una posizione debitrice verso il sostituito. La norma tributaria fa si che questo rapporto si conclude quanto il sostituto estingue il suo debito versando al sostituito una somma minore derivante dalla ritenuta operata.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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