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La sostituzione del difensore


L'art. 102 dispone che il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore. Non si tratta di un rappresentante, ma di un soggetto che, abilitato a pieno titolo alla difesa, la esercita in completa autonomia, con pienezza di poteri. Egli può a sua volta nominare un proprio sostituto, fermo restando che titolare dell'ufficio di difesa rimane l'originario difensore, che può sempre riassumere le proprie funzioni.

La norma si ritiene estesa ai difensori di tutte le parti.

È da ritenere che una sostituzione non giustificata da plausibili esigenze, seppur improduttiva di conseguenze negative sul piano processuale, sia censurabile sotto il profilo deontologico.

La giurisprudenza ha chiarito che la sostituzione, consentita unicamente per il giudizio di merito che non potrebbe legittimamente formularsi senza che il difensore, all'esito del dibattimento, abbia esposto oralmente le proprie argomentazioni e le proprie richieste, non è ammissibile per il giudizio in Cassazione nel cui dibattimento l'intervento dei difensori non è condizione necessaria per la valida decisione sul ricorso stesso (Cass. 25 marzo 1992, Maiezzo).

La designazione del sostituto va fatta con dichiarazione resa all'autorità giudiziaria procedente ovvero a essa consegnata dal difensore o trasmessa con raccomandata (art. 34 disp. att. cpp).

Non è da ammettere una designazione indelimitabile di un sostituto, che abbia il significato di una surrogazione in toto del difensore principale, il quale è l'unico legittimato a designare il soggetto chiamato a sostituirlo.

Tratto da IL DIFENSORE di Gianfranco Fettolini
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