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La struttura "complessa" del rapporto giuridico previdenziale


Il principale fattore che concorre a rendere problematica la definizione del rapporto previdenziale si collega con l'origine stessa della previdenza sociale: cioè con il momento in cui, sul finire del 1800, è stata operata la scelta a favore dell’impostazione assicurativa.
Le assicurazioni sociali, infatti, hanno palesemente mutato dalle assicurazioni commerciali l'interdipendenza tra pagamento del contributo (lì del premio) e diritto alle prestazioni. Si
Significativa, d'altra parte, è la perdurante applicabilità ad esse, sia pure in via residuale, della disciplina generale delle assicurazioni.
Era quasi inevitabile che il rapporto giuridico previdenziale venisse qualificato quale rapporto "trilaterale": cioè intercorrente tra un assicurato (il lavoratore subordinato), un assicurante (il datore di lavoro) è un ente assicuratore (l'ente previdenziale).
In realtà, quella concezione, così come la stretta logica "assicurativa" del sistema previdenziale, appaiono storicamente datate e ormai largamente superate.
Infatti, l'evoluzione della legislazione ordinaria, ma, soprattutto, i nuovi valori costituzionali, rendono evidente il collegamento ideale della struttura dei lavoratori ad un'esigenza di carattere pubblico, rispetto alla quale la soddisfazione degli interessi individuali rileva essenzialmente come mezzo, piuttosto che come fine.
È evidente come, a differenza della concezione tradizionale o assicurativa, quella per così dire "pubblicistica" concettualmente postuli un limite al livello di protezione sociale garantito dall’art. 38 Cost.: precisamente il limite rappresentato dalla rilevanza sociale dell'interesse da soddisfare (o stato di bisogno cui reagire), oltre il quale la garanzia costituzionale non si spinge, non avendo più reale giustificazione.

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