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La successione nei crediti (art. 2559 c.c.)


Salva diversa pattuizione contrattuale, l’acquirente subentra nei crediti come effetto del trasferimento dell’azienda.
Il regime di opponibilità si discosta dalla regola generale, in base alla quale per rendere la notifica della cessione di credito opponibile ai debitori ceduti e ai terzi è necessaria la notifica della cessione al debitore oppure la sua accettazione, prevedendo che la cessione ha effetto nei confronti dei terzi dal momento in cui il trasferimento d’azienda è iscritto nel registro delle imprese, anche in difetto di notifica o accettazione della cessione al debitore.
L’art. 2559 c.c., peraltro, pone una rilevante deroga all’indicata efficacia dichiarativa dell’iscrizione del trasferimento d’azienda, giacché il pagamento effettuato in buona fede dal debitore all’alienante è liberatorio anche se compiuto dopo l’iscrizione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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