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La tipologia del provvedimento, ex art. 2932 c.c.

La tipologia del provvedimento, ex art. 2932 c.c. 


Nell'azione di cui all'art. 2932 c.c. sicuramente si mette in gioco un rappor­to obbligatorio insoddisfatto, anche se la prestazione aveva un contenuto parti­colare, trattandosi di un facere giuridico, ossia dell'obbligo di rendere una di­chiarazione di volontà. Per cui l'attore che agisce afferma ciò che tipicamente si afferma nelle azioni di condanna: l'inadempimento di un rapporto obbligato­rio.
Tuttavia, qui il tipo di provvedimento che si chiede non è un provvedimen­to di condanna, bensì una sentenza costitutiva.
Il giudice, se accoglie la do­manda, non condanna il convenuto a rendere la dichiarazione dovuta, ma pro­nuncia una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso, quindi realizza quella modificazione giuridica a cui l'attore aveva interesse, con ciò fornendogli una tutela del tutto autosufficiente.
Si spiega anche il motivo per cui la rubrica dell'art. 2932 c.c. parla di «esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto», perché l'ipotizzata sentenza di accoglimento della domanda in questione, accertato l'obbligo di rendere una dichiarazione di vo­lontà a contenuto predeterminato e il suo inadempimento, lungi dal contenere un ordine di prestazione, contiene un momento esecutivo, in quanto sostituisce quella attività che l'obbligato avrebbe dovuto porre in essere, e con ciò produ­ce l'effetto di modificazione giuridica in funzione del quale era nato il rapporto obbligatorio.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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