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La traduzione degli atti del procedimento penale: l’interprete


La traduzione degli atti orali e scritti è effettuata in determinate ipotesi previste espressamente.
E’ operata dall’interprete, cioè una persona che conosce la lingua diversa da quella italiana necessaria nel singolo caso.
Non può svolgere il ruolo di interprete chi è incompatibile con l’istituto di testimone.
La legge vuole evitare che si cumulino in capo all’interprete distinte funzioni processuali quali quella di imputato, di giudice, di Pubblico Ministero, di ausiliario del giudice o del Pubblico Ministero, di difensore, di testimone o di perito.
L’ordinamento impone all’interprete l’obbligo di verità, infatti se compie interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero commette falsa testimonianza.
Le situazioni di incompatibilità con l’ufficio di interprete, che giustificano la sua ricusazione e che portano alla nullità degli atti da questo compiuti, sono:
- minore età, interdizione, inabilitazione e infermità di mente;
- interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall’esercizio della professione;
- sottoposizione a misure di sicurezza personali.

La necessità dell’interprete si ha in casi previsti dalla legge:
- quando l’imputato o indagato non conosce la lingua italiana;
- in situazioni in cui si abbia a che fare con persona sorda, muta o sordomuta che non sappia leggere o scrivere, in queste ipotesi, eccezionalmente, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona interessata;
- quando occorra tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile;
- quando una persona, che voglia o debba fare una dichiarazione, non conosce la lingua italiana.
In questi casi la nomina dell’interprete si impone come obbligatoria anche quando il giudice, il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
Il conferimento dell’incarico impone all’interprete l’obbligo di conservare il segreto su tutti gli atti che si compiano per suo mezzo o in sua presenza.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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