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La truffa: soggetto attivo, condotta, evento


Art. 640 c.p. “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”
La truffa è da sempre stata ricondotta all’interno dei reati di furto o di falso, ed è assurta a fattispecie autonoma solo col Còde Napoleon del 1810.
E’ il tipico delitto con cooperazione con la vittima carpita con frode.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.
Se, però, il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si ha concussione ex art. 317 c.p.

Condotta: consiste nell’induzione, mediante artifici o raggiri, di taluno in errore e a tenere conseguentemente determinati comportamenti, attivi od omissivi.
Il concetto di inganno ha da sempre fatto discutere circa l’ambito applicativo della norma:
- frode (o inganno) civile, comprende ogni comportamento contrario alla buona fede contrattuale (le mere menzogne);
- frode (o inganno) penale, comprende solo le messinscene atte a confermare, e quindi ingannare anche l’accorto, i fatti falsamente affermati, lasciando privi di tutela gli ingenui e i creduloni.
L’ambito di tutela della truffa non può, però, non tutelare i soggetti più deboli (come gli ingenui e i creduloni) proprio per la loro maggior facilità a cadere in errore, e pertanto il concetto di inganno nella truffa è situato al centro tra queste due concezioni:
- serve una condotta positiva, consistente alternativamente o cumulativamente in
- artifici, cioè alterazioni della realtà simulando il falso;
- raggiri, cioè menzogne corredate di idonei ragionamenti a sostegno.
Entrambi devono condurre all’errore della vittima, i primi agendo sulla realtà oggettiva, i secondi sulla psiche della vittima;
non è, quindi, necessaria una messinscena esterna (è truffa sia l’alterazione del contatore per pagare meno: artificio; che il vendere prestazioni chiropratiche spacciandosi per un guaritore: raggiro);
- non sono, quindi, condotte di truffa:
- il mero silenzio (come ad esempio l’abile pokerista che tace sulle sue capacità per indurre altri a giocare);
- il silenzio violatore dell’obbligo giuridico di informare (come ad esempio la vedova di guerra che taccia sul ritorno del marito per continuare a ricevere la pensione di reversibilità), in quanto la truffa è reato a forma vincolata di sola azione;
- lo sfruttamento di un preesistente stato di errore nella vittima, in quanto la truffa richiede che l’induzione in errore sia provocata da artifici o raggiri;
- la nuda menzogna, senza i ragionamenti a sostegno (che comportino raggiro).
La formula “inducendo taluno in errore” fa capire che soggetto passivo della condotta
- deve essere una persona determinata, la condotta può anche essere rivolta al pubblico, ma deve trarre in inganno singole persone determinate;
- può essere persona diversa dal soggetto passivo del reato, purché colui che cade in errore abbia il potere di incidere sulla sfera patrimoniale di quest’ultimo (quindi anche il giudice).

Evento: deve essere quadruplice,
- altrui stato di errore, riguardante qualsiasi aspetto della realtà che abbia determinato la volontà del soggetto passivo della condotta;
- compimento dell’atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto ingannato.
Possono essere oggetto dell’atto di disposizione patrimoniale estorsivo tutti gli elementi attivi del patrimonio, sia i rapporti giuridici su cose (reali od obbligatori) che le aspettative di diritto (accettazione dell’eredità, diritto di querela, ecc…).
Tale atto può consistere in un atto negoziale (un contratto), un atto non negoziale (un fare) o un comportamento omissivo;
- danno altrui, che deve essere insito nell’atto di disposizione patrimoniale e non può essere presunto, ma deve essere accertato caso per caso, e deve consistere in una diminuzione strumentale del patrimonio;
- ingiusto profitto proprio o altrui, derivante direttamente dall’atto di disposizione patrimoniale.

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