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La valutazione delle imprese appartenenti a gruppi


Il regolamento del 2002 del Parlamento Europeo e del consiglio prevede che, a partire dal 2005, i bilanci consolidati delle società europee quotate in un mercato regolamentato di uno degli stati membri dell’UE siano conformi agli IAS-IFRS. Allo stesso tempo il legislatore europeo lascia agli stati membri la facoltà di consentire o prescrivere l’applicazione di tali principi anche ai bilanci consolidati delle società non quotate e ai bilancio di esercizio.
In Italia, il d.lgs del 2005 di attuazione della legge comunitaria 2003, stabilisce che, per quanto riguarda le imprese italiane diverse dalla banche, dalle assicurazioni e dalle finanziarie: tutti i bilanci possono essere conformi agli IAS-IFRS a partire dal 2005; le società quotate devono redigere il proprio bilancio individuale secondo i nuovi standard a partire dall’esercizio 2006; gli IAS-IFRS possono essere applicati a partire dal 2005 ai bilanci individuali delle imprese consolidate da una società quotata e di tutte le imprese che redigono un bilancio consolidato. La normativa quindi consente di evitare, che nell’ambito dello stesso gruppo, il bilancio consolidato sia conforme agli IAS mentre i bilanci individuali delle imprese componenti seguano i principi contabili nazionali, evitando i notevoli problemi derivanti dalla gestione di un "doppio binario" tra regole contabili notevolmente diverse. Come confermato dalle migliori prassi di agenzie internazionali di rating, nella valutazione del merito di credito di un debitore si considera necessariamente l’appartenenza a un gruppo; dalla valutazione del gruppo nel suo complesso può derivare una correzione del rating individuale attraverso un processo di notching. Caselli (2004) individua 3 fasi del processo di assegnazione del rating ad un’impresa appartenente ad un gruppo: 1) definizione dei confini del gruppo; 2) assegnazione del rating al gruppo; 3) ribaltamento del rating del gruppo alla singola azienda
Nella fase di definizione dei confini del gruppo un bilancio consolidato conforme ai principi IAS è utile è all’analista poiché i nuovi principi contabili allargano il perimetro del consolidamento al di là dei legami strettamente giuridici, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, fornendo una rappresentazione distante dal concetto di "gruppo economico". Lo Ias 27 contiene una nozione di controllo che non si discosta significativamente dalla disciplina italiana. Un’importante differenza si riscontra tuttavia nei criteri con cui individuare le partecipazione di controllo, poiché lo Ias 27 afferma con maggior vigore l’obbligo di considerare anche i diritti di voto "potenziali" derivanti da warrant, opzioni call, strumenti di debito o capitale che, se esercitati o convertiti, modificherebbero i rapporti tra diritto di voto all’interno dell’impresa partecipata.
Una seconda notevole novità introdotta dalle nuove norme contabili è costituita dall’estensione alle Special Purpose Entities (SPE), ossia quelle società create con un obiettivo preciso e ben delimitato (come lo svolgimento di un’attività di ricerca e sviluppo o un’operazione di cartolarizzazione); tali società devono essere incluse nel bilancio consolidato anche nelle ipotesi di controllo derivante dalla "sostanza" del legame esistente, indipendentemente dai legami partecipativi (tale fattispecie si realizza, ad es, nei casi in cui l’attività della SPE è sostanzialmente orientata alle esigenze di un’impresa del gruppo, oppure quets’ultima detiene il potere decisionale sulla SPE oppure gode dei benefici o sopporta i rischi derivanti dall’attività della SPE).
L’assegnazione del rating al gruppo questa richiede la valutazione del rischio di credito di un’entità autonoma, che non si esprime attraverso la somma dei soggetti che la compongono. Una corretta misurazione dei rischi a essa associabili presuppone l’analisi delle aree strategiche di affari, intese come combinazione prodotto/mercato, in cui opera il gruppo (l’individuazione di queste aree è in buona parte soggettiva, ma l’applicazione dello Ias 14 può essere d’aiuto in quanto tale principio contabile prescrive la presentazione di un’autonoma informativa economico-finanziaria per ciascuno dei "settori di attività" dell’impresa, corrispondenti tipicamente alle diverse tipologie di prodotti e servizi offerti e alle aree geografiche in cui il gruppo è attivo).
Le maggiori informazioni contenute in un bilancio redatto secondo i principi IAS potrebbero aiutare l’analista nell’integrazione del rating di gruppo con quello individuale; tale processo deve considerare la natura e l’intensità dei legami della singola impresa con la capogruppo, e in particolare l’importanza strategica della prima.  In presenza di una capogruppo debole e di  una controllata "forte", il rating della seconda non può superare quello della prima poiché è probabile che un’insolvenza della capogruppo coinvolga anche la controllata, indipendentemente dal suo rating stand-alone. Al contrario un’impresa debole controllata da un’impresa forte beneficia solitamente di un miglioramento del proprio rating.
Sotto questo profilo, i nuovi principi contabili consentono di distinguere, nel bilancio di un’impresa capogruppo, almeno sei categorie di partecipazioni: in società controllate, in società collegate, di controllo congiunto, in società collegate o di controllo congiunto e destinate alla vendita (held for sale), detenute per negoziazione (held for trading) e disponibili per la vendita (avaible for sale).
Tale classificazione permette di apprezzare meglio la natura della relazione tra la capogruppo e le imprese incluse nel consolidamento perché, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, richiede di specificare quelle partecipazioni che saranno probabilmente o sicuramente liquidate nel breve periodo.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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