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La violenza sessuale di gruppo


Art. 609 octies c.p. “Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo.
La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza di cui all’art. 609 bis [violenza sessuale]”
Questa fattispecie è stata introdotta dalla riforma del 1996.
La sua ratio sta, otre che nel colpire questo tipo di violenza tristemente in aumento, nella sua maggiore offensività sotto il profilo, soprattutto, della degradazione personale della vittima, oltre che, ovviamente, nella maggiore forza intimidatrice della condotta plurima.
La natura di tale reato è incontestabilmente di fattispecie autonoma, in quanto una delle ratio principali della riforma era togliere l’ipotesi di violenza sessuale di gruppo dalle circostanze aggravanti, dove rischiava spesso la disapplicazione a seguito del giudizio di bilanciamento con le attenuanti, ed elevarla a reato autonomo in grado di colpire detto fenomeno con maggior forza.
Non è una fattispecie aggravata dell’art. 609 bis c.p. ma è una fattispecie qualificata di concorso di persone in tale reato.
Per capire dov’è la linea di demarcazione tra una condotta tipica ex art. 609 octies c.p. e una tipica ex artt. 110 c.p. +  609 bis c.p. vedi condotta.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”, salvo l’ipotesi di violenza sessuale di gruppo nel caso di abuso d’autorità, nel qual caso soggetto attivo può essere solo la persona in posizione di superiorità sulla vittima.

Condotta: integralmente la condotta si ricava dalla lettura dell’intero art. 609 octies c.p.
- art. 609 octies2 c.p. commettere atti di violenza sessuale di gruppo;
- art. 609 octies1 c.p. definisce la violenza sessuale di gruppo come l’atto di partecipazione, in riunione con altre persone, ad atti di violenza sessuale;
- art. 609 octies4 c.p. prevede che facciano parte della condotta i comportamenti di preparazione e di esecuzione.
In conclusione, quindi, la condotta deve consistere nella partecipazione, in riunione con altre persone, alla preparazione o alla esecuzione di atti di violenza sessuale.
Le caratteristiche principali di detta condotta sono:
- pluralità di soggetti, non meno di due, in quanto reato necessariamente plurisoggettivo;
- partecipazione di ognuno di tali soggetti agli atti di violenza sessuale, con partecipazioni necessarie o agevolatrici, morali o materiali, relativamente alla preparazione o all’esecuzione del reato;
- partecipazione riunita, cioè tale riunione deve avvenire davanti alla vittima nel luogo e al momento del compimento degli atti sessuali, occorre cioè:
- compresenza fisica di tutti i partecipanti, che deve essere,
- contestuale, al momento e nel luogo della violenza sessuale;
- reciprocamente consapevole, sia della presenza degli altri che della finalità;
- percepita dalla vittima;
- compresenza partecipativa, in quanto la compresenza non partecipativa (l’assistere del terzo estraneo alla violenza) non causa imputabilità per tale reato, e neanche la partecipazione non concomitante (istigazione o consegna delle chiavi del luogo ove avverrà la violenza) comporta imputabilità ex art. 609 octies c.p., ma in questi casi si avranno condotte di concorso esterno in tale reato.
Si ha, invece, compresenza partecipativa quando, in presenza della vittima e al momento e nel luogo della violenza, si compie materialmente l’atto sessuale o si da un contributo materiale (immobilizzare la vittima) o morale (incitare alla violenza) al compimento del reato.
Quindi si può avere:
- reato di violenza sessuale di gruppo, per i soggetti con compresenza fisica e partecipativa;
- concorso nel reato di violenza sessuale di gruppo, per i soggetti con partecipazione atipica rispetto all’art. 609 octies c.p. ma comunque rientranti negli artt. 110 c.p. + 609 octies c.p.;
- concorso nel reato di violenza sessuale, per soggetti senza compresenza fisica e con partecipazione atipica rispetto all’art. 609 octies c.p. ma comunque rientranti negli artt. 110 c.p. + 609 bis c.p.
- rispondenza degli atti sessuali a quelli di cui all’art. 609 bis c.p.
Nel caso di atti sessuali di gruppo con minore di 14 anni consenziente si ha reato di atti sessuali con minorenne, in quanto gli atti sessuali non rispondono all’art. 609 bis c.p.

Bene giuridico: libertà sessuale o, nel caso in cui la vittima sia minore di 14 anni, intangibilità sessuale.

Offesa: lesione di tali beni giuridici, reato di danno.

Elemento soggettivo: dolo generico,
- coscienza e volontà di partecipare ad atti sessuali violenti, ingannatori o abusivi;
- consapevolezza della presenza di altre persone e della finalità della condotta partecipativa alla violenza;
Errore sull’età della vittima non scusa.
Errore sul consenso esclude il dolo.

Perfezionamento: momento e luogo in cui la vittima subisce o è costretta a compiere un atto sessuale.

Tentativo: configurabile.

Circostanze attenuanti speciali:
- se l’autore del fatto è stato determinato da terzi e sia:
persona soggetta all’autorità del determinante;
minore di 18 anni;
in stato di infermità o deficienza psichica;
- se la condotta dell’autore abbia avuto minima importanza nell’esecuzione o preparazione del reato, cioè si riferisce alle condotte agevolatrici distinguendone il trattamento sanzionatorio rispetto a quelle necessarie.
Circostanze aggravanti speciali: sono le sei aggravanti previste dall’art. 609 ter c.p. per la violenza sessuale.

Rapporti con altri reati: la violenza sessuale di gruppo è speciale rispetto alla violenza sessuale e al concorso nella stessa, e quindi prevale qualora vi siano i presupposti affinché sussista.

Trattamento sanzionatorio:
- semplice, punita d’ufficio con reclusione da 6 a 12 anni;
- aggravata, punita d’ufficio con pena aumentata fino a ⅓;
- attenuata, punita d’ufficio con pena diminuita fino a ⅓.

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