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Lavoratori e gestione imprese, comitati aziendali europei e rappresentante per la sicurezza


La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.
L’art.46 Cost. prevede il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione dell’impresa. Inizialmente ferma opposizione degli imprenditoria ma anche i sindacati ritenevano inopportuna tale evenienza. A volte si prevede per via contrattuale che i lavoratori siano informati preventivamente delle decisioni da prendere su certe materie o ricevano informazioni periodiche su dati occupazionali o investimenti.
A volte sono funzione istruttoria di una attività contrattuale.
Un esempio è il protocollo IRI 1984 o Electrolux-Zanussi del 1997.
Le forme di retribuzione legate all’andamento aziendale non possono comunque prescindere dalla piena attuazione dell’art.46 Cost., difficile da fare senza il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali.

Comitati aziendali europei
Direttiva 45/1994 con oggetto il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori limitatamente ad imprese o gruppo di imprese con almeno 1.000 dipendenti in almeno due stati membri (almeno 150 dip.per stato).
La direzione generale negozia con una delegazione di rapp.za dei lavoratori Comitato aziendale europeo composta da almeno un componente per stato ed altri componenti in proporzione (ogni stato stabilisce le regole).
In caso non venga previsto il comitato i rapp.ti dei lavoratori hanno diritto a riunirsi per scambiare idee in merito alle informazioni ricevute.

Il rappresentante per la sicurezza
Disciplinato dal Dlgs 81/2008 (ex 626/1994) viene eletto internamente fino a 15 dipendenti. Oltre va individuato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, e viene eletto o designato. Il numero e la modalità è indicata nel ccnl o in caso di mancato accordo dal Min.del lavoro o della funzione pubblica per PA.
Questi rappresentanti devono avere una formazione adeguata sia su normativa  che rischi specifici. Hanno diritto a permessi retribuiti e mezzi, accedere a luoghi di lavoro e documenti, ricevere informazioni.
I rapp.ti non possono subire pregiudizio per l’attività svolta e godono delle stesse tutele dei rapp.ti sindacali.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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