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Le Condizioni generali di trasporto del vettore ferroviario (Trenitalia)


Le Condizioni generali di trasporto del vettore ferroviario (Trenitalia) costituiscono il contenuto essenziale di ogni contratto di trasporto ferroviario di persone, composte da 3 sezioni molto articolate: la prima con le vere e proprie condizioni di trasporto, regolanti le disposizioni generali, il contratto, le responsabilità, i vari profili tariffari con le agevolazioni, il trasporto metropolitano e locale, i servizi complementari, la seconda con le condizioni particolari con le tariffe applicabili, la terza con una serie di allegati.
Vengono innanzitutto definiti gli obblighi del vettore ferroviario e degli utenti. Le condizioni e le tariffe devono essere rigorosamente applicate in ogni loro parte, qualunque deroga è nulla di pieno diritto e qualunque errore nell’applicazione di prezzi, spese e corrispettivi deve dar luogo a correzione. Per quanto riguarda gli obblighi del vettore, Trenitalia è tenuta a eseguire alle condizioni e ai prezzi in vigore e nelle linee esercitate, il trasporto di persone richiesto; le ferrovie pubblicano e tengono a disposizione della clientela nelle stazioni orari, tariffe, bollettini e regolamenti che interessano il pubblico. Il vettore deve anche vigilare sull’integrità fisica e salvaguardare l’incolumità del passeggero (vero e proprio obbligo contrattuale autonomo), garantendo la regolare e sicura fruizione della prestazione, adottando le misure idonee secondo l’esperienza e la cognizione delle regole del settore. Assai importante anche il ruolo delle carte dei servizi ferroviari, come documento ricognitivo delle prestazioni e del livello minimo dei servizi che deve essere garantito dal vettore ferroviario.
Le interruzioni di linea, la soppressione di treni in orario e i ritardi devono essere comunicati nei limiti del possibile, indicandone la presumibile durata e comunicando gli eventuali mezzo di trasbordo istituiti. Le persone in viaggio al momento dell’interruzione sono trasportate a destinazione per altra via rimasta libera, senza aumento del prezzo anche se il proseguimento viene effettuato con treno o in classe a cui il biglietto non da diritto; nel caso in cui il passeggero non voglia continuare il viaggio, può chiedere il rimborso del biglietto. Quando in seguito al ritardo di un treno il passeggero perde la coincidenza con un altro treno, le Ferrovie autorizzano il viaggiatore a valersi di altro treno immediatamente successivo, senza il pagamento di sovraprezzi o penalità.
Il passeggero-utente deve osservare tutte le prescrizioni relative all’esercizio e all’uso della ferrovia, uniformandosi alle richieste del personale addetto e alle leggi e regolamenti in materia di polizia, dogana, sanità e simili, oltre a usare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia (dovere di auto-protezione), astenersi dal salire in treno o discenderne in caso di fermata non prevista o fuori stazione, pagare le tasse, sovrattasse, penalità, risarcire i danni a FS. Le Ferrovie, quindi, possono non rispondere in tutto o in parte delle conseguenze derivanti dall’inosservanza da parte del viaggiatore delle prescrizioni a suo carico.

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