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Le cessioni “escluse”; i conferimenti e le cessioni di aziende


Sono esclusi da Iva le cessioni di aziende e i conferimenti di azienda; sono esclusi anche i passaggi di beni dipendenti da fusioni o scissioni o trasformazioni di società.
Sono escluse le cessioni gratuite di campioni di modico valore; di beni alimentari di prima necessità, beni soggetti alla disciplina della tassa sulle lotterie, le cessioni di danaro o crediti in danaro, le cessioni di valori bollati e postali.
Le prestazioni di servizi
La direttiva considera prestazione di servizio ogni operazione che non costituisca cessione di beni.
Anche qui è richiamata l'onerosità.
E'soggetto ad imposta anche il cd. Autoconsumo di servizi, quando sia di valore superiore al 25.85 euro.
Le ipotesi più significative di fattispecie assimilate sono le seguenti:
- concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili.
- Le cessioni di diritti su beni immateriali (cessioni di diritti d'autore, marchi, insegne, modelli, ecc.)
- prestiti in denaro
- le somministrazioni di alimenti e bevande
- le cessioni di contratto.
- Le operazioni esenti
Le operazioni “esenti” non comportano il sorgere del debito d'imposta, ma comportano gli adempimenti formali (fatturazione, annotazione nei registri ecc.). Non consentono la detrazione dell'Iva “a monte”.
Le operazioni “escluse” non hanno alcuna rilevanza ai fini Iva.
Le operazioni “esenti” fanno parte del “campo di applicazione” del tributo.
In generale, sono esenti:
- l'esercizio di giochi e scommesse
- le prestazioni di mandato e di mediazione
- le operazioni in oro
- le operazioni immobiliari
- talue operazioni socialmente rilevanti
- le cessioni di beni acquistati senza detrazione dell'Iva.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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