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Le condizioni di procedibilità nel processo penale


Il codice pone la regola della procedibilità d’ufficio; i reati sottoposti a condizione di procedibilità devono essere espressamente previsti dalla legge.
Sono condizioni di procedibilità la querela, l’istanza, la richiesta di procedimento e l’autorizzazione a procedere.
Le condizioni di procedibilità costituiscono altresì una “condizione” per l’esercizio di determinati poteri coercitivi come le misure cautelari e precautelari (fermo e arresto).

- Querela, atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che essa ha subito.
Si compone di due elementi: la notizia di reato e la manifestazione di volontà che si proceda penalmente.
E’ chiara la differenza con la denuncia, che può essere presentata da chiunque (e non solo dalla persona offesa) e contiene la sola notizia di reato.
Il diritto di querela deve essere esercitato, di regola, entro il termine di 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.
Il codice consente alla persona offesa di rinunciare al diritto di querela.
La rinuncia alla querela è un atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa, prima di aver proposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito.
La rinuncia può essere espressa o tacita.
Di regola, la querela, una volta presentata può essere revocata.
A tal fine il codice prevede l’istituto della remissione della querela, che si tratta di un atto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa, dopo aver disposto querela, manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il fatto di reato.
La remissione non produce effetto se il querelato non l’ha accettata espressamente o tacitamente.

- Istanza, atto con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda per un reato commesso all’estero e che, in Italia, prevede la procedibilità d’ufficio.

- Richiesta di procedimento, atto con cui il Ministro della Giustizia manifesta la propria volontà che si proceda per un reato commesso all’estero o per altri reati espressamente previsti.

- Autorizzazione a procedere, atto discrezionale e irrevocabile che viene emanato da un organo dello Stato.
Due possono essere le ragioni per le quali la legge pone l’autorizzazione a procedere come condizione all’esercizio dell’azione penale:
qualità dell’imputato, che è un rappresentante di un organo pubblico e che si vuole proteggere contro le azioni di disturbo del potere giudiziario;
qualità della persona offesa, che è un organo pubblico del quale si vuole evitare venga compromesso il prestigio in un processo penale.

Quando è stata presentata la querela, l’istanza, la richiesta di procedimento o l’autorizzazione a procedere, la polizia giudiziaria ha l’obbligo di inviare l’informativa al pm.
In mancanza della condizione di procedibilità, invece, la polizia giudiziaria di regola non ha l’obbligo di informare il Pubblico Ministero della notizia di reato.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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