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Le confraternite


Le confraternite o congreghe sono tra le più antiche espressioni dell’associazionismo laicale e hanno assunto nel tempo diverse finalità di culto e beneficenza.
La l. 222/85 riafferma la disciplina della normativa dello Stato per quelle “non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto”, fatta salva la competenza dell’autorità ecclesiastica per quanto relativo alle attività dirette a scopi di culto.
La l. 6972/1890 (legge Crispi) aveva lo scopo di ricondurre la materia dell’assistenza e della beneficenza tra quelle di diretta competenza statale, sottraendola conseguentemente all’iniziativa privata e realizzando un regime di quasi monopolio dell’assistenza da parte dello Stato.
Con il Concordato del 1929, le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, vengono nuovamente assoggettate all’autorità ecclesiastica.
L’intero sistema normativo fondato dalla legge Crispi è stato rivoluzionato dalla Corte Costituzionale, la quale, nel 1988, ha affermato che l’assistenza privata è libera.
Oggi dunque è possibile affermare che le confraternite erette successivamente alla data del 7 Giugno 1929 sono da considerarsi associazioni pubbliche o private (secondo l’accezione canonistica) di fedeli e quindi per ciò sottoposte al regime proprio di queste.
Quelle invece già esistenti a questa data sono persone giuridiche, fatta salva la possibilità di accedere al procedimento di depubblicizzazione.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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