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Le fondazioni

Le fondazioni sono figure generali di persone giuridiche private riconosciute dal nostro ordinamento. Un fondazione è un ente privato senza finalità di lucro, che ha a disposizione un patrimonio da destinare a determinati scopi: religiosi, culturali, educativi, scientifici, costituita da uno o più fondatori. Ha un’organizzazione propria e utilizza e gestisce le proprie risorse.
È centro di imputazione di situazioni giuridiche attive (diritto giuridico, diritto reale) e passive (doveri, obblighi).
Si ha una analogia legis nel caso in cui altre norme giuridiche regolamentino casi simili o materie analoghe. Nel caso in cui queste manchino, si ricorre all'analogia iuris traendo dai principi generali dell'ordinamento giuridico la norma idonea da applicare alla fattispecie concreta.
Dottrina: insieme del sapere e della riflessione teorica proveniente dagli studiosi del settore.
L’interpretazione delle leggi può essere: autentica (proclamata del legislatore), dottrinale (offerta dal giurista), e giurisprudenziale (viene data dall’operatore del diritto).
Principio generale: principio che vale in tutte le circostanze
Stare decisis = stare alle decisioni
Ratio legis = intenzione del legislatore
La corte costituzionale accerta l’illegittimità delle scelte operate dal legislatore, da un “giudizio di legittimità”
Il parlamento dà un “giudizio di merito” (entra nel merito di tutta la questione della suddetta fattispecie)
La corte dei conti è un organo dello stato, con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo in materia di entrate e di spese pubbliche
Assolutezza = ha efficacia erga-omnes, (nei confronti di tutti)
Si riconoscono 3 tipi di pubblicità dei beni:
-    Notizia: serve a dare semplice notizia di determinati fatti, ma la sua omissione non influisce né sulla validità né sull'efficacia dei fatti stessi, è quindi prevista solo una sanzione nel caso di omissione
-    Dichiarativa: serve a rendere opponibili ai terzi gli atti per cui è prevista. La sua omissione non tocca la validità dell'atto, ma la sua efficacia, in quanto rende impossibile far valere l'atto stesso verso i terzi
-    Costitutiva: condiziona sia la validità che l'efficacia dell'atto, e in mancanza di essa non si produrranno effetti neppure tra le parti
-    Sanante, che si distingue in:
-  doppia alienazione (un truffatore vende un bene a più persone, ne diventa proprietario chi trascrive per primo)
-  acquisto a non domino (si acquista una casa da una persona, di cui non ne è proprietaria)
-  trascrizione
L’unico caso di sanabilità di un atto nullo è la pubblicità sanante, che opera attraverso l’iscrizione dell’atto in appositi registri tenuti dalla pubblica amministrazione di beni quali automobili, barche, ecc.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Marco D'Andrea
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