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Le fonti del diritto dei contratti di impresa


La prima particolarità dei contratti di impresa rispetto agli altri risiede nel sistema assai complesso e articolato delle fonti della loro disciplina.
Il diritto comune dei contratti ha, in larga parte, le sue fonti nella legge (e in particolare nel codice civile) e nell’esercizio dell’autonomia negoziale delle parti.
Riguardo alle fonti del diritto dei contratti di impresa, va rilevato che:

- molti tipi di contratti di impresa sono regolati in leggi speciali;
- molti contratti di impresa sono dotati di tipicità economica ma non normativa: per essi non è, cioè, prevista un’apposita disciplina legislativa.
Ciò rende assai complessa l’opera di integrazione delle eventuali lacune dell’atto;
- la fissazione di regole di estremo rilievo è demandata alla normativa secondaria di tipo regolamentare delle Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob);
- la disciplina dei contratti di impresa assegna agli usi un ruolo non trascurabile ai fini integrativi della disciplina legale.
A riguardo va subito precisato che l’oggettivo rilievo degli usi come vera fonte di disciplina di taluni contratti di impresa, di recente è entrato più volte in rotta di collisione con la normativa di tutela del contraente debole;
- fonte assai rilevante del diritto dei contratti di impresa è costituita dalle condizioni generali di contratto che ciascun imprenditore elabora.
Anche qui la libertà di determinazione del contenuto del contratto tramite clausole unilateralmente predisposte soffre, nei rapporti con il contraente debole, severe limitazioni nelle recenti normative;
- l’autonomia negoziale svolge un ruolo centrale come fonte delle regole dei contratti di impresa.
La regolamentazione negoziale assume un ruolo del tutto particolare specie nell’ambito dei contratti a contenuto maggiormente complesso, di lunga durata e comportanti l’investimento di ingenti risorse per la loro esecuzione.
In questi casi, le parti propendono a costruire testi contrattuali tendenzialmente autosufficienti e addirittura capaci, attraverso meccanismi negoziali, di superare eventuali situazioni di difficoltà senza ricorrere ai tradizionali meccanismi normativi (risoluzione, risarcimento) che, in quelle ipotesi, si rivelano de tutto inadeguati alla tutela degli investimenti effettuati;
- la globalizzazione dei mercati fa sì che oggi la contrattazione di impresa sia caratterizzata dalla internazionalità delle parti o della sua esecuzione.
Vengono in rilievo, a livello normativo, le direttive comunitarie e le convenzioni di diritto materiale uniforme;
- il profilo di maggior rilievo dell’internazionalizzazione dei contratti di impresa, con riguardo al sistema delle fonti, consiste nella sempre più spiccata tendenza alla delocalizzazione del diritto applicabile, tramite il riferimento alla c.d. lex mercatoria: espressione riassuntiva di un sistema di regole basato essenzialmente sulla progressiva costruzione di principi generali del diritto commerciale internazionale.

In essa confluiscono fonti di vario tipo:
- gli usi generali e settoriali del commercio internazionale;
- i principi generali contenuti nelle principali convenzioni uniformi;
- le pratiche del commercio internazionale concretizzate nelle clausole contrattuali di più frequente utilizzazione;
- i principi elaborati da organizzazioni internazionali;
- le regole della giurisprudenza arbitrale internazionale.
Questa tendenza trova, per un verso, riscontro normativo nelle norme nazionali sull’arbitrato internazionale e, per altro verso conferma negoziale nelle frequenti clausole contrattuali in cui le parti espressamente indicano nei principi del commercio internazionale il diritto che regola il contratto e che gli arbitri devono usare per risolvere le controversie.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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