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Le funzioni dell'ONU: limiti generali dell'attività dell’organizzazione


L'articolo 1 della Carta elenca dei fini molto generali, elasticità e indeterminatezza dei fini: competenza Onu potrebbe essere qualsiasi materia. Per questo acquistano uno speciale significato quegli articoli da cui sia possibile dedurre un limite generale all'attività ONU.
Un primo limite attiene alla sfera soggettiva dell’organizzazione → rapporti con gli stati non membri dell’ONU. Siccome ormai quasi tutti sono nell'Onu, questo limite ha perso valore → solo Santa sede, Taiwan, Repubblica turco-cipriota non sono membri, ma comunque può valere per quegli stati di nuova formazione che attendano per essere ammessi. In merito interviene l'articolo 2 al paragrafo 6 in cui si afferma che “l'Organizzazione deve fare in modo che stati che non sono membri ONU agiscano in conformità a questi principi [art 2 par. 2,3,4,5], per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”. Per natura più consuetudinaria i paragrafi 2-4 vincolano gli stati terzi, non tanto il paragrafo 5.
I poteri di cui dispone l'ONU nei confronti di stati terzi sono meramente esortativi e di raccomandazioni → quindi non c’è deroga al principio pacta tertiis necque nocet nec iuvant, perché non sono vincolanti. E nel caso del capitolo VII è come se le risoluzioni fossero prese da una coalizione d stati, cosa che è sempre avvenuto in caso di conflitto armati.
Non c’è obbligo per i terzi di rispettar e i principi del 2,6. La loro posizione è però regolata dal diritto internazionale.
Vi è poi un limite ratione materiae → si tratta del cosiddetto limite di competenza interna , la domestic jurisdiction di cui l'ONU non può occuparsi ex articolo 2 par. 7 “Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno stato” → norma chiave. Limite previsto anche dalla Società delle Nazioni all'articolo 15.8 (la norma del Covenant limitava però solo il Consiglio in tema di soluzione pacifica delle controversie). Nel Covenant erano domestic jurisdiction tutte le materie che non erano sottoposte a trattati internazionali.
L'articolo 2 par. 7 tende ad aggravare il limite perché i campi trattati dal diritto internazionale sono in espansione. Non esiste nessuno adibito a stabilire cosa sia domestic e cosa no, ma un tentativo di nozione positiva vede come materie di competenza interna il trattamento dei sudditi, l'organizzazione del governo, l'attività sul territorio. Oggi si intende domestic jurisdiction tutte quelle materie che in linea di principio sono libere da obblighi internazionali.
Nella prassi l’organizzazione si è sempre occupata di tutto respingendo la tesi della domestic juristiction, soprattutto in tema di diritti umani, colonie, lotta contro governi imposti con forza per consuetudine...
Il termine “intervenire” significa non con forza o minaccia (diritto internazionale generale), ma solo non deliberare né discutere (si può inserirla nell’ordine del giorno e discutere se sia di domestic o meno).
Eccezioni sono cap VII per art 41, 42 e misure propedeutiche (inchiesta, art 40). Invece la domestic vale per il capitolo VI e per l'articolo 39.

Tratto da LE NAZIONI UNITE di Alice Lavinia Oppizzi
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