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Le garanzie costituzionali della giurisdizione

Le garanzie costituzionali della giurisdizione


Tradizionalmente le garanzie costituzionali della giurisdizione rappresenta­no, in buona sostanza, dei canoni ai quali il legislatore deve attenersi, quindi dei parametri di valutazione della legittimità delle leggi da applicare in sede di giu­dizio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale. Insomma con esse si delimita il potere discrezionale del legislatore, il quale, se può disciplinare il processo nei modi che ritiene più opportuni, deve, però, anche rimanere nei li­miti che i detti valori gli impongono.
Questa prospettiva va, però, arricchita anche di una valenza diretta delle ga­ranzie del giusto processo e ciò in una duplice direzione.
Per un verso, va ricordato come le norme costituzionali debbano rappresen­tare un parametro costante, non solo per il legislatore, ma anche per il giudice che si trova a decidere la singola controversia.
Nel nostro sistema non è accolto il principio del c.d. sindacato diffuso, per cui il giudice, che dovesse ritenere incostituzionale una certa norma di legge, non può certo disapplicare la norma so­spetta, bensì egli ha il potere-dovere di investire della questione la Corte costi­tuzionale.
Però, è possibile che di una legge siano prospettabili diverse interpre­tazioni ed allora nella scelta il giudice deve considerare (anche) le norme costi­tuzionali, quindi preferire le interpretazioni c.d. costituzionalmente orientate.
Per altro verso, è pure concepibile un'applicazione diretta delle norme costi­tuzionali agli atti del processo. Le norme contenute nel codice di procedura civile qualifichino gli atti del processo e quindi come, indi­viduando esse i modelli astratti degli atti processuali, si determini l'invalidità degli atti che in concreto non abbiano rispettato il modello normativo.
In­somma, se una norma di legge prevede che un certo atto debba avere un determinato contenuto, ove quell'atto posto in concreto manchi di uno o più elementi normativamente individuati, si ha come conseguenza l'invalidità dell'atto stes­so. Ebbene, nulla esclude, in astratto, che alla qualificazione giuridica degli atti processuali partecipino direttamente le norme della Costituzione, ossia dall'immediata applicazione di queste si producano invalidità processuali.

LA GARANZIA DELLA MOTIVAZIONE. ESEMPIO.

Si faccia l'esempio della garanzia della motivazione. Una norma del codice di rito (l'art. 132) prevede che la sentenza debba contenere, fra l'altro, anche la motivazione, per cui è invalida una sentenza che sia sfornita di detto requisito. Ora, se in ipotesi la legge ordinaria non avesse previsto esplicitamente l'obbligo della motivazione, questo si sarebbe ugualmente imposto al singolo giudice ap­plicando direttamente l'art. 111.6 Cost. È vero che un simile spazio di operatività è immaginabile più in teoria che in concreto, perché le nostre leggi processuali lasciano ben poche lacune, ma è anche vero che, in un corretto e completo inquadramento della valenza delle garanzie del giusto processo, non si può tralasciare la sua individuazione.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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