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Le garanzie per il libero esercizio dell’attività difensiva


Il legislatore ha assicurato al difensore la possibilità di svolgere la propria attività di patrocinio e consulenza i favore del cliente senza subire alcun condizionamento.
Le principali garanzie sono:
- forte tutela del segreto professionale;
- tutela dell’ufficio e dei colloqui con i clienti, per garantire la libertà di predisposizione delle strategie difensive;

In particolare nell’ufficio del difensore sono vietate le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri salvo espressa previsione di legge.
Inoltre tali attività devono essere effettuate con modalità particolari da osservarsi a pena di inutilizzabilità.
I casi in cui tali attività sono consentite sono:
quando i difensori risultano essere imputati, tali atti devono essere disposti limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito;
per rilevare le tracce o altri effetti materiali del reato, con quali modalità è stato commesso: ad esempio la rapina in uno studio legale;
per ricercare cose o persone specificamente predeterminate, che siano nascoste in uno studio legale;
il sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa è vietato, salvo in relazione ad oggetti che costituiscano corpo del reato.
Gli atti sopra menzionati devono essere compiuti soltanto da un magistrato e con l’osservanza di modalità che sottopongono l’iniziativa del magistrato al controllo del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati a pena di nullità.
Sui colloqui per esigenze difensive è fatto divieto di intercettazioni, inoltre è previsto il divieto di sequestro sulla corrispondenza tra imputato e il proprio difensore a pena di inutilizzabilità.
La possibilità di conferire con il difensore viene garantita anche in favore dell’imputato che sia sottoposto all’arresto, al fermo o alla custodia cautelare e deve potersi esercitare fin dall’inizio dell’esecuzione della misura.
Il difensore di fiducia o quello d’ufficio devono essere immediatamente informati dell’avvenuta esecuzione della misura, ed egli ha diritto ad accedere al luogo di custodia senza alcuna autorizzazione.
Nel corso delle indagini preliminari il diritto a conferire con il difensore può essere dilazionato per un tempo non superiore di 5 giorni, con un decreto motivato emanato dal giudice su richiesta del Pubblico Ministero per specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, cioè nel pericolo che le indagini siano pregiudicate dal colloquio tra l’arrestato e il difensore.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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