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Le integrazione salariali


A differenza della suddetta assicurazione, l'istituto della Cassa integrazione guadagni è storicamente e propriamente collegato all'esigenza sociale di garantire, attraverso l'erogazione dell'integrazione salariale, il reddito dei lavoratori, non in caso di risoluzione del rapporto, ma in presenza di eventi di sospensione di riduzione dell'attività dell'impresa, purché temporanei e non imputabili né al datore né ai dipendenti.
Pur avendo come compito primario quello di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o che prestano lavoro ad orario ridotto nei casi espressamente previsti dalla legge, esso si presta ad alleggerire i costi della manodopera aziendale nei periodi di difficoltà di produzione, consentendo ai datori di lavoro di mantenere il rapporto con i dipendenti, anziché licenziarli.
Le integrazione salariali, gestite da uno specifico fondo denominato Cassa integrazione guadagni, facente capo all'INPS (e all'INPGI), hanno subito una lunga e travagliata evoluzione.
Una radicale opera di riforma dell'istituto è stata promossa dalla l. 223/91, la quale, da un lato, ha inteso riportare le integrazioni salariali alla loro finalità originarie di sostegno del reddito dei lavoratori per i quali si prospetti la piena ripresa del lavoro; dall'altro, si è preoccupata di individuare adeguate misure di tutela, in termini di garanzia del reddito e di creazioni di opportunità occupazionali, per i lavoratori risultati definitivamente in eccesso rispetto all'effettivo fabbisogno dell'impresa.
A tal fine, la l. 223/91 ha, in primo luogo, ridimensionato le funzioni della Cassa, liberando la dal carico della tutela di lavoratori impegnati in rapporti fittizi, e, dunque, ormai sostanzialmente disoccupati.
I lavoratori eccedentari vengono esclusi, infatti, dal trattamento di integrazione, salariale per acquisire il diritto ad un nuovo trattamento, appositamente istituito (quello di mobilità), economicamente equivalente all'integrazione salariale, ma che presuppone la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa di appartenenza, ed è, comunque, di durata predeterminata.
In secondo luogo tale legge ha statuito la temporaneità anche dell'intervento straordinario, della sua subordinazione ad un previo giudizio di meritevolezza e, basato sui contenuti di un "programma" di ripresa della piena funzionalità aziendale, che l'imprenditore è tenuto a presentare insieme alla domanda di detto intervento.
Quanto agli ambiti di operatività, pur essendo stata istituita a favore dei dipendenti delle imprese del settore industriale, la disciplina dell'integrazione salariale è stata progressivamente estesa anche ad altri settori.
Alla forma di tutela garantita dalla Cassa non sono ammesse tutte le imprese industriali.
Tali, vanno ritenute solo quelle così definite da legislazione sugli assegni familiari o dai contratti collettivi; e alcune categorie di imprese industriali sono espressamente escluse dalla stessa legge.
Le imprese ammesse al godimento delle integrazioni salariali sono ulteriormente selezionate in base al criterio dimensionale: l'intervento straordinario è erogabile soltanto quelle imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori; invece, per l'intervento ordinario per prassi viene considerato sufficiente che l'impresa abbia 5 dipendenti.

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