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Le invenzioni industriali



Le invenzioni industriali sono disciplinate dagli artt. 1584-2591 cod. civ.
Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica. Esse consistono nella soluzione originale di un problema tecnico.
Netta è perciò la distinzione rispetto alle opere dell’ingegno, dalle quali le invenzioni industriali si differenziano anche per il diverso modo di acquisto del diritto di utilizzazione economica: la concessione del corrispondente brevetto da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo la limitata tutela accordata alle invenzioni non brevettate.
Possono formare oggetto di brevetto per invenzioni industriali le idee inventive di maggior rilievo tecnologico. Queste possono essere distinte in tre grandi categorie:
invenzioni di prodotto, che hanno per oggetto un nuovo prodotto materiale;
invenzioni di procedimento, che possono consistere in un nuovo metodo di produzione di beni già noti, in un nuovo processo di lavorazione industriale, in un nuovo dispositivo meccanico;
invenzioni derivate, che si presentano come derivazione di una precedente invenzione. Esse possono consistere: nell’ingegnosa combinazione di invenzioni precedenti in modo di ricavarne un trovato tecnicamente nuovo (invenzioni di combinazione); nel migliorare un’invenzione precedente modificandola (invenzioni di perfezionamento); in una nuova utilizzazione di una sostanza o di una composizione di sostanze già conosciute (invenzioni di traslazione).
Non sono però considerate invenzioni e quindi tutti ne possono liberamente fruire: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori; c) le presentazioni di informazioni. Perciò, non può formare oggetto di brevetto ciò che già esiste in natura e l’uomo si limita a percepire o una nuova teoria. Non sono inoltre brevettabili come invenzioni i programmi per calcolatori ed elaboratori elettronici (software), mentre lo è l’elemento materiale dei calcolatori (hardware).
Non sono altresì considerati invenzioni industriali i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Infine non possono essere brevettate le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse.
I trovati che non ricadono in uno di questi divieti devono poi rispondere a determinati requisiti di validità per poter formare oggetto di brevetto. Devono essere leciti, devono essere nuovi, devono implicare un’attività inventiva e devono essere infine idonei ad avere un’applicazione industriale.
È nuova l’invenzione che non è compresa nello stato della tecnica e per stato della tecnica si intende tutto ciò che sia comunque accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto. Manca del requisito della novità l’invenzione già divulgata.
L’invenzione implica attività inventiva se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. È invenzione anche un piccolo progresso tecnico, purchè non conseguibile da un tecnico medio del ramo facendo ricorso alle sue ordinarie capacità e conoscenze.
Anche il requisito dell’industrialità è oggi da intendere in senso ampio. L’invenzione è considerata atta ad avere applicazione industriale se il trovato può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Restano invece non brevettabili come invenzioni le conoscenze non sfruttabili industrialmente.

La tutela giuridica dell’invenzione ha contenuto sia morale che patrimoniale. L’inventore ha diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione e tale diritto morale acquista per il solo fatto dell’invenzione. L’inventore ha inoltre il diritto, trasferibile di conseguire il brevetto (diritto al brevetto), che ha funzione costitutiva ai fini dell’acquisto del diritto all’utilizzazione economica in esclusiva del trovato (diritto sul brevetto).
Non sempre però l’autore dell’invenzione coincide col soggetto legittimato a richiedere il brevetto e a sfruttarlo economicamente. Es: quando si tratta di invenzioni realizzate dai dipendenti di un imprenditore.
Il lavoratore ha sempre diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro. L’attribuzione dei diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione è invece regolata secondo una triplice tipologia:
L’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto di lavoro, che prevede altresì una specifica retribuzione per tale attività (invenzione di servizio). È questa la tipica posizione in cui si trovano gli addetti agli uffici ricerca e progettazione della grande industria. Le invenzioni da loro realizzate appartengono al datore di lavoro, che acquista a titolo originario il diritto di chiedere e di sfruttare il brevetto, mentre al lavoratore nulla è dovuto per i risultati raggiunti.
L’invenzione è fatta nell’esecuzione di un contratto o di una rapporto di lavoro, ma non è prevista una specifica retribuzione per l’attività inventiva (invenzione aziendale). Anche in tal caso i diritti patrimoniali sorgono direttamente in capo al datore di lavoro, ma il lavoratore ha diritto ad un equo premio proporzionato all’importanza dell’invenzione.
L’invenzione rientra nel campo di attività dell’impresa cui è addetto l’inventore, ma è affatto indipendente dal contratto o dal rapporto di lavoro (invenzione occasionale). In tal caso i diritti patrimoniali spettano al lavoratore e solo il lavoratore potrà chiedere il brevetto. Al datore di lavoro è però riconosciuta una posizione privilegiata rispetto ai terzi nello sfruttamento dell’invenzione. Il datore di lavoro ha infatti diritto di prelazione per l’uso dell’invenzione, per l’acquisto del brevetto e per la brevettazione all’estero della stessa invenzione. Dovrà però pagare un corrispettivo, concordato col lavoratore o fissato da un collegio di arbitri, se non si raggiunge l’accordo.
Queste distinzioni sono però oggi venute meno quando il rapporto di lavoro intercorre con un’università o altra istituzione pubblica di ricerca. In tal caso titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile è sempre il ricercatore autore dell’invenzione e solo lui potrà chiedere il brevetto. L’inventore ha inoltre diritto a non meno del 50% dei proventi dello sfruttamento dell’invenzione, il cui ammontare massimo è però determinato dall’università o dalla pubblica amministrazione interessata.
Lo svolgimento di attività inventiva può essere affidato, dietro corrispettivo, a lavoratori autonomi o a gruppi organizzati di ricercatori tramite appositi contratti di ricerca, nei quali il committente può essere sia un privato sia un ente pubblico. Ed anche la posizione di ricercatore può essere assunta sia da un privato, sia da un ente pubblico.

Il brevetto per invenzione industriale è concesso dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, sulla base di una domanda corredata dalla descrizione dell’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla, nonché dai disegni necessari alla sua intelligenza. Ogni domanda può avere per oggetto una sola invenzione e deve specificare ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto (rivendicazione).
L’Ufficio brevetti è tenuto ad accertare solo la regolarità formale della domanda, la liceità e l’industrialità dell’invenzione. Non accerta invece se il richiedente sia titolare del diritto al brevetto, né è tenuto a compiere un’indagine preventiva volta ad accertare la novità e l’originalità del trovato. Contro le decisioni dell’Ufficio centrale l’interessato può ricorrere all’apposita Commissione dei ricorsi.
Il brevetto per invenzioni industriali dura venti anni dalla data di deposito della domanda ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo. Il relativo diritto di esclusiva si può perdere prima della scadenza qualora sia dichiarata la nullità del brevetto o sopravvenga una causa di decadenza dello stesso.
Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. L’esclusiva comprende non solo la fabbricazione, ma anche il commercio e l’importanza dei prodotti cui l’invenzione si riferisce. Peraltro, l’esclusiva di commercio si esaurisce con la prima immissione in circolazione del prodotto brevettato
L’esclusiva sussiste nei limiti dell’invenzione brevettata. Tuttavia, se l’invenzione riguarda un nuovo metodo o un nuovo processo di produzione (invenzione di procedimento), l’esclusiva copre solo la messa in commercio del prodotto identico a quello direttamente ottenuto con il nuovo metodo o processo. Il titolare di tale brevetto potrà quindi impedire che altri metta in commercio prodotti identici ottenuti con lo stesso metodo, ma non potrà impedire il commercio degli stessi prodotti ottenuti con metodo diverso.
Il brevetto è liberamente trasferibile sia fra vivi sia mortis causa. Sul brevetto possono essere costituiti diritti reali di godimento di garanzia e lo stesso può anche formare oggetto di esecuzione forzata e di espropriazione per pubblica utilità.
Il titolare del brevetto può altresì concedere licenza di uso dello stesso, con o senza esclusiva di fabbricazione a favore del licenziatario.
La licenza di brevetto non è espressamente regolata e può assumere i contenuti più vari.
L’invenzione brevettata è tutelata con sanzioni civili e penali. In particolare, il titolare del brevetto può esercitare azione di contraffazione nei confronti di chi abusivamente sfrutti l’invenzione. La sentenza che accerta la contraffazione ordina l’inibitoria per il futuro della fabbricazione o dell’uso di quanto forma oggetto del brevetto. Sono altresì previste sanzioni volte ad eliminare dal mercato gli oggetti realizzati in violazione del brevetto: assegnazione in proprietà al titolare del brevetto, sequestro, rimozione, distruzione.
Il titolare del brevetto ha in ogni caso diritto al risarcimento dei danni subiti ed il giudice può disporre, come sanzione accessoria, anche la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a spese del soccombente.

Il rilascio del brevetto per invenzione attribuisce diritto di esclusiva solo sul territorio nazionale. L’esclusiva può essere però conseguita anche in altri Stati ed alcuni trattati internazionali agevolano, sia pure in modo e misura diversi, il conseguimento di tale risultato.
La Convenzione di Unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, riconosce a chi ha richiesto il brevetto per invenzione in uno degli Stati dell’Unione diritto di priorità per ciascuno degli altri paesi. L’inventore deve presentare distinte domande per ciascun paese, ma la novità dell’invenzione è valutata con riferimento alla data del primo deposito nazionale, purchè le successive domande siano presentate entro dodici mesi. L’inventore conseguirà in tal modo tanti distinti brevetti nazionali, regolati in tutto dalle singole legislazioni.
Il Trattato di Washington del 1970 ha poi consentito una notevole semplificazione della procedura per il conseguimento del brevetto internazionale nei paesi aderenti a tale trattato.
L’inventore può inoltre conseguire il brevetto europeo, regolato dalla Convenzione di monaco di Baviera del 1973, che si caratterizza per una procedura ancora più snella.
Unica è la domanda, unica è la procedura ed unico è l’Ufficio che rilascia il brevetto (Ufficio europeo dei brevetti di Monaco). Il contenuto del diritto di esclusiva resta regolato dalle legislazioni nazionali dei paesi in cui il brevetto ha efficacia. Il brevetto europeo non è perciò un brevetto autonomo ed unitario.
Un brevetto autonomo e unitario è invece il brevetto comunitario, regolato dalla Convenzione del Lussemburgo del 1975, da noi ratificata ma non ancora entrata in vigore per la mancata ratifica da parte di tutti gli Stati dell’Unione.
Il brevetto comunitario è rilasciato dallo stesso Ufficio europeo di Monaco, secondo le regole ed il procedimento previsti per il brevetto europeo. Peraltro il brevetto comunitario ha carattere sopranazionale, unitario ed autonomo. Può essere rilasciato solo per tutti i paesi dell’Unione europea; è disciplinato esclusivamente dalla Convenzione del Lussemburgo e produce gli stessi effetti in tutti i paesi aderenti alla Convenzione. La concessione del brevetto comunitario comporta la cessazione degli effetti degli eventuali brevetti nazionali per la stessa invenzione.

L’inventore può astenersi dal brevettare il proprio trovato e sfruttarlo in segreto. Corre però il rischio che altri pervenga al medesimo risultato inventivo, lo brevetti ed acquisti il diritto di esclusiva.
La nuova disciplina delle invenzioni, introdotta nel 1979, riconosce tuttavia una sia pur limitata tutela anche a chi abbia utilizzato un’invenzione senza brevettarla.
Dispone infatti che chiunque ha fatto uso dell’invenzione nella propria azienda, nei dodici mesi anteriori al deposito dell’altrui domanda di brevetto, può continuare a sfruttare l’invenzione stessa nei limiti del preuso. Il preutente può altresì trasferire tale facoltà, ma solo insieme all’azienda in cui l’invenzione è utilizzata, restando a suo carico la prova del preuso e dell’ampiezza dello stesso.
Tale tutela minima opererà nel caso di preuso segreto. Se invece l’inventore o il preutente hanno divulgato l’invenzione, il successivo brevetto difetterà del requisito della novità e quindi potrà essere esperita azione di nullità dello stesso. Dichiarato nullo il brevetto, chiunque potrà liberamente sfruttare l’invenzione.

Tratto da DIRITTO DELL'IMPRESA di Enrica Bianchi
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