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Le misure cautelari personali




L'applicazione delle misure cautelari personali è, anzitutto, subordinata all'esistenza di condizioni generali di applicabilità. In primo luogo è richiesta l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Pur in presenza di gravi indizi, non è consentita l'adozione della misura cautelare se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata. Inoltre, tali misure possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. La custodia cautelare in carcere può essere invece disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni.
L'esistenza di queste condizioni generali di applicabilità non basta, peraltro, a giustificare la misura cautelare personale essendo, altresì, necessaria l'esistenza di almeno una delle esigenze cautelari consistenti nel pericolo di inquinamento della prova, nel pericolo di fuga e nella pericolosità sociale della persona sottoposta a indagine o dell'imputato.
Contestualmente a una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate.
Una volta accertate l'esistenza delle condizioni generali di applicabilità nonché l'esistenza di una o più esigenze cautelari, il giudice deve scegliere tra le varie misure adottabili ispirandosi ai criteri dell'adeguatezza e della proporzionalità. Per quanto riguarda il criterio dell'adeguatezza, nella scelta tra le varie misure cautelari, il giudice ha l'obbligo di tener conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Per quanto riguarda il criterio della proporzionalità, ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

Tratto da LINEAMENTI DI PROCEDURA PENALE di Enrica Bianchi
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Dettagli appunto:

  • Autore: Enrica Bianchi
  • Titolo del libro: Lineamenti di procedura penale
  • Autore del libro: Gilberto Lozzi
  • Editore: Giappichelli
  • Anno pubblicazione: 2008

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