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Le modalità di tutela in materia pubblicitaria: l'AGCM


Il dato più significativo sta anche qui nella modalità di tutela.
L’AGCM è dotata in materia pubblicitaria di poteri istruttori e sanzionatori.
Legittimati ad agire di fronte all’AGCM per chiederne l’intervento sono tutti i soggetti che ne hanno interesse: non è chiaro pertanto si siano legittimati solo i concorrenti o anche i consumatori, posto che adesso la disciplina in esame è finalizzata alla tutela sono dei professionisti e che i consumatori potrebbero invocare le norme sulle pratiche ingannevoli inserite nel Codice del consumo.
Ma va notato che l’AGCM può agire anche d’ufficio.
Quando adotta i provvedimenti definitivi, se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio comparativo illecito, ne vieta l’ulteriore diffusione e dispone l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.
Il d.lgs. 145/2007 fa salva comunque la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale e in materia di violazione del diritto d’autore, del marchio, della denominazione di origine e degli altri segni distintivi; il che pare chiudere opportunamente il sistema dei rimedi.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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