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Le modalità di utilizzazione degli atti di investigazione difensiva


Dopo la chiusura delle indagini il fascicolo del difensore confluisce nel fascicolo unico delle indagini.
Una volta conclusa l’udienza preliminare con il decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti a formare il fascicolo per il dibattimento.
In detto fascicolo sono inseriti:
i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal difensore;
la documentazione degli atti non ripetibili compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi presentata nel corso delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare;
la documentazione degli accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal consulente tecnico di parte privata sui iniziativa del difensore;
Gli altri atti di investigazione difensiva non menzionati, in quanto ripetibili in dibattimento, sono inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero che, come abbiamo detto, ha carattere residuale.
Ciò avviene, ad esempio, per i verbali delle interviste difensive.
Nel dibattimento gli atti di indagine difensiva seguono il regime di utilizzabilità proprio del fascicolo nel quale sono stati inseriti.
Pertanto gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento potranno senz’altro essere letti ed utilizzati dal giudice, mentre gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero potranno essere utilizzati per le contestazioni probatorie alla stessa stregua dei verbali di dichiarazioni raccolte unilateralmente dall’inquirente.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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