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Le modifiche del rapporto obbligatorio dal lato attivo



Le parti originarie del rapporto obbligatorio possono mutare, sia dal lato attivo che passivo, fino a quando esiste la necessità dell’adempimento. La fattispecie principale di modifica dal lato attivo è la CESSIONE DEI CREDITI (il credito può essere ceduto). La causa della cessione può essere diversa; si può vendere un credito, donarlo. Un credito può essere ceduto anche per una finalità SOLUTORIA cioè cedo un credito per estinguere un debito (datio insolutum: prestazione in luogo dell’adempimento). In tale situazione il creditore può non accettare questa cessione.
La regola generale è che i crediti possono essere ceduti a meno che le parti non abbiano pattuito l’incedibilità del credito (INCEDIBILITACONVENZIONALE) oppure la legge stessa vieta la cessione di specifici crediti per esempio il diritto di alimenti: se un soggetto è in stato di bisogno i soggetti a lui più prossimi, dal punto di vista familiare, hanno l’obbligo di corrispondergli il diritto agli alimenti. Il credito alimentare non può essere estinto. La cessione del credito è un accordo che interviene tra il cedente (titolare del diritto di credito) e il cessionario (terzo soggetto). Non è necessario il consenso del debitore ceduto perché per il debitore è del tutto irrilevante se a ricevere la prestazione sia una persona o un’altra. Chiaramente il debitore deve sapere chi è il titolare del credito perché se non fosse a conoscenza dell’avvenuta cessione sarebbe indotto ad adempiere nei confronti dell’originario creditore. La cessione è efficace tra il cedente ed il cessionario anche senza il consenso del debitore ceduto ma la cessione è efficace nei confronti del debitore ceduto (è a lui opponibile) solo nel caso in cui gli sia stata notificata o è stata dal debitore ceduto da questi accettata. Il debitore ceduto, quindi, se paga al cedente si libera perché per lui il creditore originario è l’unico che conosce: in più il principio di buona fede si traduce in una regola: se il debitore, anche se non fosse messo al corrente della cessione del credito, sia venuto a sapere dell’avvenuta cessione deve pagare al cessionario (eseguire la prestazione).
Di conseguenza se esegue la prestazione nei confronti del cedente non è liberato e il cessionario potrà esigere la prestazione. Ovviamente il debitore dovrà agire nei confronti del cedente per farsi restituire quel pagamento indebito poiché il credito è stato trasferito dal cedente al cessionario. Il credito è ceduto con tutti i suoi accessori per cui se era garantito da PEGNO od IPOTECA si trasferisce con tutto. Cosa succede se un credito è ceduto a più soggetti? Chi prevale? Il conflitto tra più cessionari dello stesso credito è risolto secondo la seguente regola: PREVALE LA CESSIONE CHE PER PRIMA E’ STATA NOTIFICATA AL DEBITORE CEDUTO O DALLO STESSO ACCETTATA CON ATTO DI DATA CERTA.

Quando si cede un credito, cosa deve garantire il cedente? Deve garantire l’esistenza del credito; il cedente non è tenuto a garantire l’adempimento del debitore cioè la solvibilità del debitore ceduto a meno che tale garanzia non sia stata assunta convenzionalmente (cioè il cedente non si sia obbligato a garantire l’adempimento del debitore ceduto; in questo caso il cedente risponde nei limiti di quanto ha ricevuto). Per esempio: ho un credito di 100, lo cedo a Tizio. Se non garantisco l’adempimento del debitore ceduto sarà un problema di Tizio ricevere la prestazione dal debitore, ma può accadere che la parte che cede il credito si assuma la garanzia dell’adempimento del debitore ceduto; in questo caso risponde nei limiti di quanto ha ricevuto (nei limiti del prezzo della cessione). Da questa garanzia il cessionario decade se l’inadempimento del debitore ceduto è dipeso da una sua inerzia; se il cessionario non si attiva subito per escutere il debitore ceduto ed ottenere l’adempimento, non può andare a chiedere i soldi al cedente. La regola cambia nell’ipotesi di cessione con scopo solutorio; se cedo un credito per estinguere un debito, il cedente garantisce sempre l’adempimento del terzo.

Tratto da AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ di Giuseppe Rondinone
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