Skip to content

Le norme della Costituzione relative al processo


Altre norme della Costituzione in tema di giurisdizione sono:
L’art. 25 cost., secondo cui "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".
L'art. 24(1) cost., secondo cui "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".
Questa disposizione costituzionalizza il cosiddetto diritto di azione; questo non vuol dire, come ha chiarito la Corte costituzionale, che il diritto d'azione non possa subire limitazioni, condizionamenti, ma tali condizionamenti o limitazioni, per un verso, non devono essere mai tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto d'azione, per altro verso, devono essere funzionali ad interessi interni al processo che non ad interessi extraprocessuali.
L'art. 24(2) cost., secondo cui "la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" e l'art. 1112 cost., secondo cui "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità".
Queste disposizioni sono idonei ad individuare un minimum di garanzie necessarie in qualsiasi processo.
L'art. 24(3) cost., secondo cui "sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione".
L'art. 111(6) cost., secondo cui "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", e ciò sia per funzioni endoprocessuali, onde consentire alla parte soccombente di articolare i propri rimedi, sia per funzioni extraprocessuali, allo scopo di consentire, tramite il controllo della pubblica opinione, un raccordo tra il giudice e quel popolo nel cui nome la giustizia è amministrata.
L'art. 111(7) cost., secondo cui è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge contro tutte le sentenze dei giudici ordinari e speciali.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.