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Le notificazioni e le comunicazioni


In molti casi, affinché si producano, in tutto o in parte, gli effetti di un atto, è richiesto che esso sia notificato ad uno o più soggetti determinati. Col
Si può dire che la notificazione rappresenta il procedimento attraverso il quale un atto un provvedimento viene portato a conoscenza legale del destinatario; obiettivo che viene conseguito consegnando o trasmettendo al destinatario una copia integrale dell'atto da notificare e documentando debitamente la relativa attività nell'originale dell'atto stesso.
Per la verità sarebbe doveroso discorrere di "procedimenti"; poiché gli art. 137 ss. c.p.c. contemplano svariate modalità di notificazione.
V'è da sottolineare, che non tutte queste modalità forniscono identiche garanzie in ordine alla circostanza che l'atto pervenga effettivamente nella conoscenza del destinatario.
In alcune ipotesi, le predette garanzie sono massime, poiché la notificazione si compie con la diretta consegna della copia al destinatario (cosiddetta notificazione in mani proprie) ovvero, quando non si tratti di una persona fisica, a chi lo rappresenta.
Nella maggior parte dei casi, invece, la notificazione può solo far presumere, con un grado di attendibilità più o meno elevato, che la copia, essendo stata affidata ad un soggetto che è in determinati rapporti con il destinatario, verrà a quest'ultimo effettivamente recapitata.

Ciò può avvenire con modalità di volta in volta diverse, allorché la notificazione sia eseguita presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario.
In non poche ipotesi, infine, la notificazione prescinde del tutto dalla materiale consegna, ancorché indiretta, della copia, e si realizza, invece, in modo più o meno formale, sì da rendere meramente virtuale ed eventuale la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario:
- l'art. 140 c.p.c. prevede, allorché la copia non possa essere consegnata presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario, il suo deposito presso la casa del comune, seguito dall'affissione di un avviso d'alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda, nonché dalla spedizione di un secondo avviso a mezzo di raccomandata;
- l'art. 8 l. 890/82, in casi analoghi a quelli contemplati dal citato art. 140 c.p.c., considera eseguita la notificazione per il solo fatto che la consegna, trasmessa a mezzo del servizio postale, sia rimasta in giacenza per dieci giorni presso l'ufficio postale senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro;
- l'art. 143 c.p.c. prevede che se, essendo ignoti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, questi risulti irreperibile, la notificazione si realizza mediante l'affissione di una copia nell'albo dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede e con il deposito di una seconda copia nella casa del comune dell'ultima residenza o del comune di nascita del destinatario e sia senz'altro per eseguita 20 giorni dopo il compimento di queste formalità;
- l'art. 150 c.p.c. consente la notificazione "per pubblici proclami" allorché l'utilizzazione dei procedimenti ordinari sarebbe "sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificare tutti";
- l'art. 142 c.p.c. prevede che la notificazione all'estero si compie con l'affissione di una copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede, con la spedizione di una seconda copia al destinatario per raccomandata, e con la consegna di una terza copia al pubblico ministero, che dovrebbe curarne la trasmissione al Ministero degli esteri per la consegna all'interessato; anche questa forma di notificazione si considera eseguita, indipendentemente dall'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario, per il solo fatto che siano trascorsi 20 giorni dal compimento delle prescritte formalità; essa è applicabile solo quando risulti impossibile utilizzare una delle diverse modalità previste dalle convenzioni internazionali.
Quale che sia, comunque, il grado di affidabilità dei procedimenti notificatori fin qui sinteticamente ricordati, il loro risultato, dal punto di vista giuridico, è sempre lo stesso, poi che, una volta soddisfatte le condizioni di volta in volta indicate dal legislatore, la perfezione della notificazione produce un insuperabile presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

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