Skip to content

Le nullità “relativamente assolute”


L'art. 180 indica in negativo le nullità relativamente assolute; esse infatti sono tutte nullità generali non dichiarate espressamente assolute dall'art. 179. Salvo quanto disposto dall'art. 179, le nullità previste dall'art. 178 sono rilevate anche d'ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza di grado successivo.

I termini esaminati sono previsti a pena di decadenza (art. 182 comma III) e con l'espressione “deliberazione della sentenza” il legislatore ha inteso riferirsi ala chiusura del dibattimento.

Esclusa tutta la lett. a dell'art. 178 restano, con riguardo alla lett. b, le nullità concernenti la partecipazione del pm al procedimento; con riguardo alla lett. c, tutte le nullità ad essa riferibili, con le sole eccezioni di quelle derivanti dall'omessa citazione dell'imputato e dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.