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Le pause giornaliere, il riposo settimanale, le festività infrasettimanali, le ferie annuali


Il d.lgs. 66/2003 dedica, poi, come si è accennato, una serie di disposizioni alle pause, ai riposi giornalieri e settimanali ed alle ferie.
Quanto alle pause, si tratta di intervalli durante i quali è vietata l’esecuzione della prestazione lavorativa, e che hanno la funzione di assicurare la reintegrazione delle energie psico-fisiche del lavoratore, e di consentirgli l’eventuale consumazione del pasto.
Ove il lavoro giornaliero ecceda il limite delle 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di una pausa, le cui modalità e durata sono fissate dai contratti collettivi.
In mancanza di previsioni collettive, la pausa non potrà essere di durata inferiore ai 10 minuti, dovrà essere goduta sul posto di lavoro e collocata tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro.
Per quanto attiene, invece, al riposo giornaliero, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore: questa norma, pertanto, implicitamente consente anche di determinare una durata massima assoluta (cioè comprensiva dell’orario normale e di quello straordinario) di 13 ore per il lavoro giornaliero.
La disciplina, che non si applica ancora una volta al personale direttivo, in generale può essere derogata da contratti o accordi collettivi.
Alle pause ed al riposo giornaliero si aggiungono le pause settimanali costituite dal riposo settimanale, il cui diritto è espressamente garantito come diritto irrinunciabile dall’art. 363 cost.
L’istituto è ormai disciplinato dal d.lgs. 66/2003, il quale prevede il diritto del lavoratore, ogni 7 giorni, ad un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, di cui si è appena detto.
Resta da considerare la pausa di riposo annuale, rappresentata dalle ferie, anch’esse riconosciute dall’art. 36 cost. come diritto irrinunciabile del lavoratore.
Si può dire che tale irrinunciabilità è indice della natura inderogabile della disciplina del riposo feriale.
Tale disciplina, è dettata dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 2109 c.c., espressamente richiamati dal d.lgs. 66/2003.
In forza di tali commi il periodo di ferie del lavoratore deve essere retribuito in misura normale come tempo lavorato e deve essere goduto nell’arco di un periodo di tempo continuativo.
All’imprenditore viene riconosciuto, tuttavia, il potere di fissare il tempo di fruizione delle ferie.
Il d.lgs. 66/2003 ha quantificato il periodo annuale di ferie in 4 settimane, ed ha escluso che il loro godimento possa essere “sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute,salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
La stessa disposizione prevede che, salvo deroghe previste dalla contrattazione collettiva, tale periodo “va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.
Va infine ricordato che, proprio alla luce della rilevanza costituzionale del diritto al riposo annuale, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso; un principio,questo, che deve ritenersi tuttora perfettamente operante.

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