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Le percosse


Art. 581 c.p. “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente”
Con questo reato usciamo dal gruppo di fattispecie a tutela della vita ed entriamo nell’ambito della tutela dell’incolumità individuale.
Questa fattispecie è assurta a fattispecie autonoma solo col codice penale del 1930, infatti nel codice previgente (1889) era punita assieme alle lesioni lievissime.

Soggetto attivo: reato comune, “chiunque”.

Condotta: consiste nel percuotere, inteso in senso comprensivo di ogni atto di violenza idoneo a cagionare malattia nel corpo o nella mente.
Il concetto di malattia è la linea di demarcazione tra percosse e lesioni, perché in questa ultima fattispecie devono essere presenti, comportando un rapporto di incompatibilità con il reato di percosse, nel quale tale malattia non deve essere presente.
A livello di condotta però, gli atti violenti devono essere comunque idonei a produrre tale malattia, anche se, nel reato di percosse, non si concretizzeranno.

Evento: non è necessario che si produca né l’evento malattia, che anzi non deve prodursi, né l’evento dolore, perché sussista il reato è necessaria e sufficiente la realizzazione della condotta come appena configurata: reato di mera condotta.
Da un lato in quanto il dolore è una mera sensazione e quindi difficilmente accertabile oggettivamente, dall’altro perché non si può far dipendere la sussistenza del reato dalla sensibilità al dolore del soggetto passivo, che può essere più o meno elevata.

Bene giuridico: incolumità individuale.

Offesa: lesione del bene giuridico provocata dalla sensazione di dolore presunta: reato di danno presunto.

Soggetto passivo: il titolare del bene giuridico offeso dalla condotta, titolare del diritto di querela.

Perfezionamento: momento e luogo della condotta.

Tentativo: configurabile sia naturalisticamente (schiaffo andato a vuoto) che giuridicamente (in quanto è reato di danno e quindi compatibile col tentativo nel rispetto del principio di offensività).

Cause di giustificazione:
- per le forze di polizia nell’esercizio dei loro poteri coercitivi, ma comunque entro certi limiti perché altrimenti si ha abuso di poteri;
- durante l’esercizio di attività sportive violente, anche qui entro certi limiti oltre i quali il ring non può divenire quadrato di anarchia;
- per l’espletamento delle attività rianimatorie.

Elemento soggettivo: dolo generico,
coscienza e volontà di percuotere e di non causare malattia nel corpo o nella mente (nel caso in cui questa si verifichi si avrà concorso tra percosse dolose e lesioni colpose).

Circostanze aggravanti speciali:
se il fatto è commesso ai danni di un soggetto internazionalmente protetto.

Rapporti con altri reati: non sussiste mai se la legge considera l’elemento della violenza come aggravante o costituente di un altro reato (come avviene ad esempio nella rapina: furto + violenza)

Trattamento sanzionatorio:
- semplici, punito a querela dell’offeso con reclusione fino a 6 mesi o con multa fino a 309 €;
- aggravate, punito a querela dell’offeso con pena aumentata da ⅓ alla metà.

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