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Le perquisizioni nell'ambito del processo penale


Consistono nel ricercare una cosa da assicurare al procedimento o una persona da arrestare.
La perquisizione personale è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o le “cose pertinenti al reato”.
La perquisizione locale è disposta quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo, oppure che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso.
La perquisizione è disposta dall’autorità giudiziaria con decreto motivato; la motivazione dovrà attestare la presenza di sufficienti indizi.
L’autorità giudiziaria può procedere direttamente o può delegarne l’esecuzione ad un ufficiale di polizia giudiziaria.
La ricerca di cosa determinata è una modalità meno invasiva della perquisizione, quando si ricerca una cosa.
L’autorità giudiziaria può limitarsi a invitare taluno a consegnare la cosa; se l’invito è accolto e la cosa è presentata non si fa luogo a perquisizione.
Se deve essere eseguita la perquisizione di una persona, occorre consegnare a questa una copia del decreto con l’avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia.
Se deve essere eseguita la perquisizione di un luogo, va consegnata copia del decreto all’interessato e a colui che abbia la disponibilità del luogo, se costoro sono presenti.
Ad essi deve essere dato avviso della facoltà di farsi assistere o rappresentare da una persona di fiducia.
Le cose rinvenute nel corso della perquisizione, se costituiscono corpo del reato o sono pertinenti ad esso, sono sottoposte a sequestro.
Se si trova la persona ricercata, si da esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare o ai provvedimenti di arresto o di fermo.
Nel corso delle indagini preliminari la perquisizione è ordinata dal PM.
La perquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria può avvenire sempre nel corso delle indagini preliminari, ma soltanto il flagranza di reato o nel caso di evasione.
La polizia giudiziaria deve trasmettere il verbale delle operazioni senza ritardo al PM.
La pubblica accusa convalida la perquisizione nelle 48 ore successive, se ne ricorrono i presupposti.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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