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Le raccomandazioni degli organi internazionali


Le raccomandazioni sono l'atto tipico delle Nazioni Unite. Non sono vincolanti e per questo non si possono inserire tra le fonti del terzo tipo e ci si chiede se siano del tutto improduttiva di effetti giuridici.
Si dice che la raccomandazione preveda il c.d. EFFETTO LICEITA': non commette illecito lo Stato che segue una raccomandazione, andando contro ad impegni già assunti con accordo o contro il diritto consuetudinario. Tale effetto è da ammettere solo nei rapporti tra Stati membri e solo con riguardo alle raccomandazioni legittime (che non fuoriescono dalle competenze proprie degli organi del trattato). Manca però un organo incaricato di giudicare la legittimità della raccomandazioni o quelli che l'abbiano approvata senza riserva. Per gli Stati che hanno votato contro o si siano astenuti, l'effetto liceità è da escludersi.
Qualcuno dice che l'obbligo di cooperazione previsto dai trattati istitutivi di organizzazione internazionali fa sì che sia illecito il comportamento di uno Stato che rifiuti di osservare tutta una serie di raccomandazioni. Questa impostazione non è da condividere perché le raccomandazioni non sono vincolanti e la caratteristica dell'atto consiste proprio nella funzione esortativa.

Tratto da DIRITTO INTERNAZIONALE di Alessandro Remigio
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