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Le regole generali per le pene detentive

La regola generale è che le pene detentive temporanee sono comminate mediante la previsione dei limiti edittali minimo e massimo: non sono cioè comminate in misura fissa, e ciò allo scopo di consentire al giudice una quantificazione che consenta di adeguare la pena irrogata alla concreta gravità del fatto storico.
Ciò nonostante vi sono casi di pene detentive comminate in misura fissa: es. art. 630.2 c.p. => si tratta di casi eccezionali, dovuti all’intento legislativo di rafforzare l’effetto intimidativo di prevenzione generale della pena, precludendo al giudice la possibilità di opzioni a favore del limite edittale minimo nella commisurazione.
Le comminatorie edittali stabilite in misura fissa suscitano forti perplessità di legittimazione costituzionale. Infatti la pena fissa impedisce la graduazione in rapporto alla gravità concreta del fatto e viene così a parificare situazioni diverse contrastando con il principio di eguaglianza. La Corte Cost. si è pronunciata + volte sulla questione cambiando anche orientamento:
in un 1° tempo => ammise la conciliabilità delle pene fisse con i principi fondamentali del sistema penale;
successivamente => ha ritenuto tendenzialmente incostituzionali tali pene fisse, slava la possibilità di dimostrare che il reato previsto sia tale (es. per l’estrema gravità) da escludere l’eventualità di una sua concreta manifestazione al di sotto della soglia di gravità espressa dalla misura della pena fissa (sent.50/1980).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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