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Le società che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)


Con il decreto legislativo 38/2005 è stato introdotto l'obbligo per alcune categorie di società, la facoltà per altre, di redigere i bilanci applicando i principi contabili internazionali; detto decreto ha quindi modificato il testo unico al fine di fare rimando ai principi contabili internazionali. Detti aggiustamenti coglievano soltanto uno dei profili di criticità affioranti, quello della possibilità che soggetti versanti in situazioni economiche omogenee subissero prelievi di entità diversa unicamente in ragione del sistema contabile utilizzato, con un duplice esito: di disparità di trattamento e di interferenza del fattore fiscale nella scelta dell'impianto contabile. La tendenza era quella di cercare di assicurare un imponibile tendenzialmente indifferente in base al criterio contabile adottato; con questo decreto del 2005 venne introdotta una modifica all'articolo 83 del testo unico per imporre alle società utilizzanti i principi contabili internazionali di aumentare diminuire il risultato esercizio, prima di eseguire su di esso le consuete variazioni di matrice tributaria, degli incrementi e dei decrementi patrimoniali che, in forza di detti principi, anziché transitare dal conto economico, sono rilevati direttamente in stato patrimoniale. Va qui ricordato che i principi internazionali sono informati al modello del reddito maturato e postulano la prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.
Con la legge 244/2007, cioè la finanziaria per il 2008, è stata accolta l'esigenza di un intervento più radicale; l'articolo 83 è stato nuovamente modificato ed è stato rimosso l'inciso, sopra ricordato, relativo ai componenti imputati direttamente a patrimonio, per stabilire l'applicazione, nella determinazione dell'imponibile della società che adottano i principi contabili internazionali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da questi ultimi, anche in deroga alle successive disposizioni del testo unico.
Per quanto riguarda i componenti positivi, l'articolo 109 al c.3, dispone la loro partecipazione all’imponibile anche se non imputati al conto economico; per quanto riguarda i componenti negativi di reddito, l'articolo 109 al c.4, dopo aver subordinato la loro deduzione all’imputazione a conto economico, equipara a quest'ultima l'imputazione a patrimonio netto in forza dei principi contabili internazionali. Ne consegue dunque che dette rettifiche, se rilevanti al fine del calcolo dell'imponibile, si risolvono ora in variazioni al risultato del conto economico e per tale ragione accedono comunque all’imponibile.
Nel rinvio di classificazione in bilancio, l'articolo 83 si ri fa alle regole formulate dai principi contabili internazionali in ordine al raggruppamento nel bilancio degli effetti finanziari delle operazioni e degli eventi aziendali in classi e sottoclassi.
Nel rinvio ai criteri di imputazione temporale, l'articolo 83 rinvia alle regole di rilevazione contabile  espresse dai principi contabili internazionali.
Per quanto riguarda il rinvio ai criteri di qualificazione, l'articolo 83 rinvia alle regole di identificazione dei piani di rilevanza giuridica dell'operazione e degli eventi aziendali, e perciò fondamentalmente al principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, che, per i principi contabili internazionali, costituisce un corollario di una delle quattro caratteristiche qualitative dell'informazione di bilancio: l'attendibilità. Un bilancio per essere attendibile, in base agli IAS, deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi e per fare ciò è necessario che essi siano rilevati e rappresentati secondo la loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale. L'attività delle imprese è dunque segmentata in ragione degli effetti economici che produce anziché delle forme negoziali utilizzate e dei connessi effetti giuridici. L'ampiezza della deroga alle regole di misurazione dell'imponibile contenute nel testo unico prodotto da rinvio a indicati criteri, non è agevole da determinare.
Il principio di neutralità trova per questa via una dimensione nuova, diversa da quella valorizzata dal Dlgs 38/2005, delineando una omogeneità tra società che adottano i principi contabili internazionali e società che adottano i principi nazionali, che non è di risultato, che non si appunta sulla misura dell'imponibile, ma sulla struttura del suo calcolo: una neutralità procedurale in luogo della neutralità sostanziale. Tuttavia la dimensione della neutralità procedurale che affiora da questo riassetto è destinata ad arrestarsi alla fase della dichiarazione. Le qualificazioni adottate da soggetti che applicano i principi contabili internazionali sono soggetti a contestazioni maggiori rispetto a quei soggetti che applicano i principi nazionali: infatti, le prime richiedono apprezzamenti in ordine agli assetti prodotti dall'attività negoziale che le seconde non richiedono. Il rischio che in sede di controllo l'esito di queste valutazioni non sia condiviso dai verificatori, che all'impostazione contabile adottata dalla società questi ultimi contrappongono un'impostazione diversa, frutto di una diversa ricostruzione dei fenomeni economici generati dall'attività negoziale condotta dalla società, è certamente molto elevato, con grave nocumento per la certezza del rapporto tributario, uno dei valori che maggiormente dovrebbe informare la legislazione in materia, riflettendo tanto l'interesse dei contribuenti alla pianificazione delle proprie iniziative economiche, quanto quello della collettività all'agevole e sollecita riscossione dei tributi. Va fatta quindi una considerazione e cioè che la semplificazione nella fase dichiarativa che discende da un'ampia deroga ai soggetti che applicano i principi contabili internazionali, deroga introdotta con la finanziaria per il 2008, non è detto che sia l'approccio più adeguato al soddisfacimento degli interessi che permeano la disciplina del prelievo.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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