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Legge 68/99: norme per il diritto al lavoro dei disabili e regolamento di esecuzione


Il diritto al lavoro è uno dei diritti fondamentali di ogni persona; ma se l’accesso ad una attività lavorativa è difficile già per una persona in buone condizioni di salute, si comprende facilmente che lo è ancor di più per una persona disabile.
Lo Stato, perciò, riconosce giustamente una posizione di particolare favore nell’avviamento lavorativo per coloro che presentano un certo grado di invalidità e tale favore si concreta nella previsione e nella disciplina del cosiddetto collocamento d’obbligo.
Hanno diritto all’iscrizione negli appositi elenchi e a fruire di servizi di sostegno e di collocamento mirato:
a. le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e soggetti portatori di handicap con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore a 45%;
b. invalidi al lavoro con un grado di inabilità superiore al 33%;
c. persone non vedenti o sordomute;
d. invalidi di guerra, orfani di guerra e vedove di guerra.
Sono esclusi dal collocamento d’obbligo:
a. le persone che abbiano raggiunto l’età pensionabile;
b. le persone che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;
c. le persone che per la natura o il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio per la salute o l’incolumità dei compagni di lavoro.
I destinatari dell’obbligo sono i datori di lavoro privato, esercenti qualsiasi attività, che abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 15 dipendenti; nonché le amministrazioni dello Stato, regionali, provinciali e comunali.
Ciò significa che il mercato del lavoro per i portatori di handicap diventerà certamente più competitivo.
Il datore di lavoro otterranno benefici fiscali considerevoli in misura proporzionale alla gravità e alla natura dell’handicap da cui il lavoratore assunto è stato riconosciuto portatore.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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