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Legge Biagi: statuto protettivo del lavoro a progetto art. 62

LEGGE BIAGI: STATUTO PROTETTIVO DEL LAVORO A PROGETTO ART. 62


Biagi intende anche riconoscere uno statuto protettivo al lavoro a progetto.
La scelta effettuata dal legislatore del 2003 è stata oggetto di critiche e analisi negative, perché lo statuto protettivo riconosciuto ai lavoratori a progetto è definito sul piano del lavoro autonomo e non delinea un insieme di diritti assimilabili al lavoro dipendente.
L’assimilazione del lavoro dipendente che Biagi attua è delineata nell’ambito degli obblighi.
Quindi la disciplina era meno protettiva di quanto si poteva immaginare, quindi la legge Fornero ha attuato correzioni in senso più garantista nei confronti dei lavoratori a progetto.

Art. 62: il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta (si è discusso sulla forma: ad substantiam o ad probationem? È prevalsa la tesi della forma ad probationem) e deve contenere i seguenti elementi:
1. Indicazione della durata (determinata o determinabile) della prestazione di lavoro.
Elemento qualificante è la durata: il contratto si caratterizza da un vincolo di durata, determinata o determinabile. La temporaneità di questi rapporti era considerata da Biagi come dirimente per contrastare le co.co.co.
2. Descrizione del progetto (contenuto caratterizzante e risultato finale che si intende conseguire).
Viene ribadita la centralità del progetto.
3. Corrispettivo e criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese.
Il corrispettivo del lavoro dipendente si determina in base all’art. 36 Cost.
4. Forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa (non possono essere tali da pregiudicare l’autonomia e l’esecuzione della prestazione lavorativa).
Le forme di coordinamento e continuatività e l’elemento della non subordinazione restano elementi delle co.co.co., non devono però pregiudicare la natura autonoma di queste prestazioni di lavoro. 
5. Eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando l’art. 66 comma 4.
Con questo articolo si fa rinvio al d.lgs. 81/2008; con questo rinvio si intende fare salva la disciplina prevenzionistica.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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