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Legge n.247/1997: inserimento al lavoro dei disabili

La disciplina dell'inserimento al lavoro dei disabili ha subito alcune modificazione che meritano di essere evidenziate. La L.247/1997 ha previsto che per le convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formativa, si instauri un rapporto trilaterale tra imprenditore obbligato all'assunzione, soggetti ospitanti (per tali intendendosi le cooperative sociali di tipo b) o imprese sociali e disabile: il datore di lavoro/imprenditore affida delle commesse ai soggetti ospitanti che faranno lavorare il disabile e contestualmente quest'ultimo viene assunto dall'imprenditore, così risultando nella quota di riserva. 
Diverso è il caso delle convenzioni di inserimento lavorativo definitivo, all'interno delle quali sussiste sempre il rapporto trilaterale, ma il disabile viene assunto dai destinatari, non dagli imprenditori obbligati, che si limitano a conferire le commesse ai destinatari (è possibile solo in caso di imprese con più di 50 dipendenti e nel limite del 10% della quota di riserva, nonché per un periodo massimo di 3 anni, rinnovabile una sola volta per altri 2, al termine del quale il datore può chiedere il rinnovo o assumere il lavoratore disabile).

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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