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Licenziamento discriminatorio per gravidanza

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO PER GRAVIDANZA


D. lgs. 151/2001 art. 54: ipotesi di licenziamento della lavoratrice madre. La lavoratrice non può essere licenziata dal momento in cui sorge lo stato di gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino (altrimenti presunzione assoluta di natura discriminatoria). 

C’è possibilità di licenziare anche la lavoratrice madre (derogare il divieto di licenziamento):
- recesso per giusta causa, purché connotata da una particolare gravità (no riguardante le condizioni fisiche in cui si trova la lavoratrice). Per es. se una lavoratrice arriva reiteratamente in ritardo, il recesso non è per giusta causa se dipende dalle condizioni fisiche della lavoratrice (no volontà soggettiva di violare gli obblighi di natura contrattuale, ma non può fare diversamente).
- non viene superato il patto di prova, questo normalmente comporta il recesso ad nutum (libera recedibilità), purché non sia violato il principio anti discriminatorio da ricondurre allo stato di gravidanza. 
- cessazione attività di impresa: non è possibile tenere la lavoratrice anche se in gravidanza.
- contratto a termine.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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