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Liquidazione del danno biologico


Molti Tribunali, soprattutto all’inizio dell’esperienza risarcitoria del danno biologico, hanno ritenuto che per pervenire ad una giusta valutazione del danno fosse sufficiente l’applicazione di generali principi di liquidazione secondo equità e il buon senso del giudice.
Questo sistema, conosciuto come “criterio equitativo puro”, che non è un metodo perché manca completamente di regole, è ancora oggi applicato.
Ma il risarcimento secondo la formula equitativa ha suscitato molte critiche e perplessità; perché può comportare il rischio di decisioni arbitrarie e determinare ingiustificate disparità di trattamento.
Per superare queste difficoltà la maggior parte dei giudici hanno fatto riferimento a due criteri:
a. il metodo del triplo della pensione sociale, considera come base l’importo corrispondente al triplo della pensione sociale, lo moltiplica per la percentuale di invalidità residuata e per un coefficiente relativo all’età dell’infortunato, ottenendo in tal modo il corrispettivo del risarcimento del danno biologico;
b. il metodo del punto elastico secondo la Scuola Pisana, si stabilisce un importo per ogni punto d’invalidità e lo si moltiplica per il grado di invalidità residuata; l’importo per ogni punto viene determinato in base ad una rilevazione statistica delle liquidazioni effettuate negli anni precedenti.
La nozione di “punto” deve essere quella del punto articolato flessibile; infatti, per non irrigidire il sistema, fu prevista una flessibilità fino al 50% del valore punto, così da permettere l’adeguamento del risarcimento alla peculiarità della fattispecie.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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