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Lo "statuto" dei rapporti di previdenza complementare


A parte il regime processuale, che espressamente è quello stesso che vale per le forme di previdenza obbligatoria, anche le stesse misure di tutela astrattamente comuni non operano nella stessa maniera dei due regimi.
Emblematico, al proposito, è quanto riguarda la disciplina del Fondo di garanzia, previsto per il caso di insolvenza del datore, il quale, a differenza di quanto vale per la previdenza di base, non interviene per erogare la prestazione complementare divenuta impossibile per effetto di quella situazione; al massimo, che esso provvede ad "integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi".
Ma possono essere considerate anche le limitazioni alla disponibilità dei relativi diritti, le quali non derivano dalla loro stessa natura, ma sono soltanto eventuali, perché dipendenti dalla clausola collettiva che (eventualmente) le preveda.
Significativo è il fatto che, per il caso di premorienza, l'iscritto possa disporre delle risorse accumulate nella propria posizione individuale, a favore di soggetti diversi dai familiari: cioè a favore di soggetti che sono destinate ad acquisire il diritto non in considerazione di una situazione di bisogno, bensì iure hereditatis.

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