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Lo ius variandi nel c.d.c.


Deroghe a quanto disposto dall’art. 33(2) lett. h., m., n., o. sono previste nell’art. 333-4 c.d.c. che disciplinano il potere del professionista di modificare unilateralmente il contenuto del contratto avente ad oggetto “la prestazione di servizi finanziari”, locuzione nella quale rientrano i contratti conclusi con una società di intermediazione mobiliare e i contratti bancari che offrono servizi di tipo finanziario.

Problemi di coordinamento sono sorti con riferimento alla disciplina dello ius variandi contenuta nel Testo Unico Bancario, che fa riferimento ai “contratti di durata”, e a quella prevista dall’art. 33 c.d.c. il cui ambito di applicazione è limitato ai contratti “a tempo indeterminato”.
Si è posto, pertanto, il problema di stabilire se per i contratti a tempo determinato il professionista possa esercitare lo ius variandi senza che vi sia un giustificato motivo, non essendo tale presupposto previsto dal TUB.
La disciplina dello ius variandi nei contratti bancari ha determinato “l’instaurarsi di ostacoli allo sviluppo concorrenziale del mercato dei servizi bancari”.
All’esito dell’Indagine conoscitiva riguardante i prezzi alla clientela dei servizi, avviata nel 2006, sono emersi:
- il frequente ricorso allo ius variandi;
- la mancanza di motivazione delle variazioni contrattuali;
- il ricorso pressoché esclusivo alla “comunicazione impersonale” della modifica attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorre il termine di 15 giorni per - l’esercizio del diritto di recesso.
Tale fenomeno accresce gli ostacoli alla mobilità della clientela tra i diversi soggetti, contribuendo a ridurre lo stimolo competitivo.
L’AGCM ha auspicato modifiche legislative volte a limitare variazioni unilaterali ai casi in cui vi sia un giustificato motivo; ad abbandonare la comunicazione di tipo impersonale tramite Gazzetta Ufficiale e a prolungare il periodo entro il quale poter esercitare il diritto di recesso.
Il legislatore, di recente, con il d.l. 223/2006 ha recepito le osservazioni dell’AGCM modificando la disciplina dello ius variandi nei contratti di durata conclusi con la banca, allo scopo di garantire “la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali”.
Il potere della banca di operare a suo esclusivo vantaggio e, nonostante ciò, di mantenere la propria clientela, non deve, comunque, contrastare con la regola della buona fede nell’esecuzione del contratto.
Lo ius variandi finanziario è legato ad una logica di tipo macroeconomico: “esso rappresenta lo strumento attraverso il quale l’assetto di interessi originario viene adeguato a variazioni che hanno un’incidenza rilevabile sul piano strutturale, ovvero sulla funzionalità complessiva del mercato del credito”.
Il controllo affidato alla buona fede avrà il preciso scopo di verificare se il contratto sia stato adeguato alla nuova situazione determinatasi nel mercato.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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