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Lo scioglimento parziale del rapporto sociale: il recesso del socio


Con l’esercizio del diritto di recesso il socio decide volontariamente di porre fine al rapporto sociale.
I casi nei quali è consentito al socio di recedere sono i seguenti:
quando la società sia costituita a tempo indeterminato o per una durata eccedente la vita di tutti i soci.
In questo caso il recesso, c.d. ad nutum, va comunicato con un preavviso di almeno 3 mesi;
in tutte le società ove sussista una giusta causa, questa viene normalmente ravvisata in comportamenti di altri soci che pregiudichino la conservazione del rapporto di reciproca fiducia;
negli altri casi previsti dal contratto sociale, si nega però la possibilità di prevedere una generale facoltà di recesso discrezionale del socio nelle società costituite a tempo determinato.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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