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Lo stato di insolvenza come condizione oggettiva per la dichiarazione di fallimento: ART. 51 L. F.


L’art. 51 l. f. stabilisce che “l’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito.
Lo stato di insolvenza si configura come la condizione oggettiva necessaria per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore commerciale non piccolo. Si denota come la dichiarazione di fallimento sia subordinata alla sussistenza di una duplice condizione: una di carattere soggettivo (la qualità di imprenditore commerciale non piccolo) ed una di carattere oggettivo (la sussistenza dello stato di insolvenza). L’art. 51 è chiaro: in presenza dello stato di insolvenza riferito ad un imprenditore commerciale non piccolo, il tribunale dovrà procedere alla dichiarazione di fallimento salvo che l’imprenditore non intenda presentare ai creditori una proposta di concordato preventivo (artt. 160 ss) ovvero raggiunga con i creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 162 bis) ovvero presenti i requisiti per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese (dlgs 270/99).
Ciò premesso occorre fornire una qualche nozione di stato di insolvenza.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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